Se la condotta di partecipazione ad un delitto è condotta delittuosa, e per potere affermare la punibilità per delitto colposo, è necessaria una espressa previsione di legge, il 113 il quale parla solo di cooperazione colposa in un delitto colposo, viene così a negare rilevanza ad ogni altra situazione in cui potrebbero ravvisarsi gli estremi di una partecipazione colposa ad un fatto di delitto. Ora però per Gallo negare rilevanza ad un comportamento colposo che contribuisca con un altro comportamento doloso o incolpevole alla produzione di un evento di delitto, non significa l’irrilevanza del comportamento in parola come illecito, bensì la sua non riconducibilità alle disposizioni sul concorso. Si viene così a capire per qual motivo si debba riconoscere come la cooperazione nel delitto colposo interessi le norme sul concorso nella loro funzione di disciplina e non in quella incriminatrice.

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