Essa postula che l’evento voluto dall’agente e da questi cagionato si attui concretamente per effetto di un processo causale diverso da quello previsto. La domanda (classica di questo testa di cazzo) è se il soggetto debba raffigurarsi il processo causale così come poi si svolge oppure se la diversità tra il nesso causale rappresentato e quello prodotto (escludendo il legame doloso con l’evento) determini un’ipotesi di aberratio contigua a quella regolata dall’83 e quindi l’applicabilità della disciplina disposta a questo art. Si è in questo caso distinto tra quei reati per cui la legge non si limita a richiedere la causazione dell’evento ma esige che esso sia stato prodotto in una certa maniera (in questo caso si è osservato esattamente che la deviazione causale o si mantiene nella sfera dell’azione descritta non assumendo quindi alcuna importanza essendo solo variazione accessoria, ovvero esorbita dai limiti della specifica causalità richiesta dalla norma e qui il problema resta risolto sul terreno oggettivo escludendosi già prima di entrare nell’indagine soggettiva, il nesso di causalità materiale richiesto dalla legge) e le rimanenti fattispecie criminose causalmente orientate in cui si esige l’esigenza d’un rapporto causale senza specificarne le modalità (in questo caso la soluzione si troverà sul terreno della causalità materiale, per cui se la deviazione del processo causale è tale da interrompere il nesso causale tra condotta ed evento, verrà naturalmente meno ogni possibilità di rispondere a titolo di dolo dell’evento verificatosi ma non cagionato, mentre se al contrario la deviazione non abbia questa efficacia interruttiva, l’evento prodotto sarà imputato a titolo di dolo essendo indifferente alla legge che esso si verifichi in un modo o nell’altro).

Da tutto ciò si desume che qualora l’ordinamento considera una certa modificazione del mondo esterno causata da condotta umana senza esigere un modo di produzione piuttosto che un altro, dovrà concludersi che ogni divergenza tra supposto e reale che si verifichi in ordine al rapporto causale, sarà una divergenza soltanto dal punto di vista personale del soggetto agente. per l’ordinamento sia il processo causale supposto che quello davvero svoltosi, corrisponderanno sempre al processo causale tipico.

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