Il secondo requisito della colpa è l’inosservanza delle obiettive regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari e, di conseguenza, a salvaguardare i beni giuridici, orientando i comportamenti umani in modo non o meno pericoloso (c.d. misura oggettiva della colpa). Tale misura, in particolare, esprime l’essenza normativa della responsabilità colposa, che è contrarietà alle cautele doverose: la natura colposa della condotta, quindi, qualunque ne sia il coefficiente psichico, dipende sempre dal giudizio sulla sua contrarietà al dovere di diligenza.

Circa la funzione, le regole cautelari provvedono, rispetto alle attività rischiose giuridicamente autorizzate, a risolvere il conflitto tra gli interessi sottostanti a tali attività e gli interessi da esse posti in pericolo, segnando l’ambito ed i limiti dell’autorizzazione. Rispetto alle attività rischiose vietate, al contrario, le regole cautelari sono inconcepibili, non essendo dall’ordinamento giuridico consentito alcuna misura di rischio.

Circa le fonti, occorre distinguere tra:

  • regole di condotta non scritte, quali sono le regole sociali di diligenza, di prudenza o di perizia, nelle quali si ha la c.d. colpa generica.
  • regole di condotta scritte, ossia cristallizzate in leggi, in regolamenti, in discipline o in ordini, nelle quali si ha la c.d. colpa specifica. Di tali regole sono destinatarie specifiche categorie di soggetti in ragione dei vari tipi di attività svolte (es. automobilisti).

Quanto all’identificazione, le regole cautelari di condotta, scritte o non scritte, non possono non avere un carattere obiettivo, stante la loro funzione preventiva. Esse, pertanto, vanno individuate sulla base dei giudizi ex ante:

  • della prevedibilità dell’evento, con cui si individuano anzitutto le condotte pericolose, essendo tali le condotte tenendo le quali è prevedibile come probabile la verificazione di eventi lesivi.
  • dell’evitabilità dell’evento, con cui si individuano le regole cautelari, ossia prescrittive di modi comportamentali osservando i quali la pericolosità della condotta è esclusa o contenuta.
  • secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico negli specifici settori.

Possono quindi dirsi regole di condotta preventive quelle regole che prescrivono comportamenti, attivi o passivi, non tenendo i quali è prevedibile e tenendo i quali è evitabile un evento dannoso, secondo la migliore scienza ed esperienza.

Quanto al contenuto, positivo o negativo, le regole cautelari possono prescrivere:

  • non l’astensione ma lo svolgimento delle attività rischiose giuridicamente autorizzate:
    • in presenza di certi presupposti (es. l’idoneità per mettersi al guida dell’auto).
    • col rispetto di certe modalità esecutive (es. il sorpasso a sinistra).
    • con l’astensione da altre specifiche attività (es. il sorpasso sui dossi).
    • la previa assunzione delle informazioni necessarie per la conoscenza delle regole cautelari relative alle attività che si intende svolgere (es. norme antinfortunistica nel lavoro).
    • la comunicazione ad altri delle informazioni sulle norme cautelari riguardanti le attività da essi svolte (es. ai lavoratori subordinati la normativa antinfortunistica).
    • l’idonea scelta dei propri collaboratori o delegati e l’adeguato controllo sul loro operato.

Le regole cautelari vanno individualizzate in rapporto ai diversi tipi di attività. Nell’ambito dello stesso tipo di attività, a loro volta, possono essere ulteriormente specificate in rapporto ai diversi tipi di soggetti.

Quanto ai rapporti tra colpa specifica e colpa generica, essi devono essere precisati. Anzitutto, la reale distinzione tra i due tipi di colpa e la stessa maggiore certezza della regola cautelare scritta dipende dal grado di determinatezza della medesima e dal parallelo slittamento della colpa specifica verso la colpa generica. Si deve quindi distinguere tra:

  • regole scritte rigide, che prescrivono la condotta doverosa in termini netti, e delle quali, pertanto, l’agente è tenuto all’automatica osservanza, salvo i casi in cui, nella situazione concreta, la loro osservanza comporterebbe il rischio degli eventi che la regola mira a scongiurare.
  • regole scritte elastiche, che prescrivono una condotta determinabile in rapporto a circostanze concrete e, quindi, anche a regole cautelari non scritte.
  • regole apparentemente scritte, che lasciano del tutto indeterminata sia la condotta doverosa, sia le condizioni fattuali della sua operatività, rinviando genericamente a regole cautelari non scritte.

In caso di inosservanza della regola cautelare scritta, in particolare, la possibilità di una residua colpa generica:

  • va esclusa quando trattasi di regole scritte esaustive delle cautele esigibili rispetto a quella specifica attività pericolosa.
  • resta ammissibile quando trattasi di regole scritte non esaustive delle cautele esigibili, onde l’agente è tenuto all’osservanza anche di regole non scritte.

Stante la funzione preventiva della regola cautelare, per l’imputazione oggettiva all’agente dell’evento, cagionato dall’inosservanza della stessa, debbono concorrere due requisiti:

  • la rientranza dell’evento nello scopo preventivo della regola cautelare, dovendo esso costituire la concretizzazione del rischio specifico che essa intende evitare. L’inosservanza della regola cautelare, pertanto, comporta l’imputabilità non di tutti gli eventi cagionati, ma solo di quelli del tipo che essa mira a prevenire (es. l’automobilista che marcia a sinistra risponde per colpa specifica solo di un eventuale scontro automobilistico, ma non dell’investimento di un bambino.
  • l’effettiva evitabilità dell’evento cagionato, se l’agente avesse osservato le regole cautelari. Tale evento, quindi, non può essere imputato all’agente in caso di inevitabilità certa (o praticamente certa) dello stesso, anche con l’osservanza delle regole cautelari (inutilità della condotta alternativa corretta).
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