Esso è previsto in 2 distinte forme (definite “reato complesso in senso stretto”): nella prima, due o più fatti costituenti reato sono elementi essenziali di un solo reato; nella seconda due o più fatti costituenti, per se stessi, reato, sono rispettivamente elemento essenziale e circostanza di un solo reato. Si ha poi il cosiddetta “reato complesso in senso ampio”: questa figura sarebbe costituita da un fatto di reato, cui si aggiungerebbe un “quid pluris” che di per se non è reato. Gallo contesta questa figura, chiedendosi quale utilità presenti. Il senso dell’84 C.P. è chiaro: se c’è unificazione legislativa tra distinte figure di reato, tutte le conseguenze di disciplina discendono dal nuovo titolo di reato e non dai titoli distinti. Il 170 C.P. in questo senso precisa che la causa estintiva di un reato elemento o circostanza di un reato complesso, non si estende a quest’ultimo (esempio: fatta una rapina, sopravviene un’amnistia che comprende i fatti di violenza privata: la causa estintiva che si riferisce alla violenza privata non ha alcun effetto sulla rapina). La fattispecie del reato complesso si pone nell’ordinamento con caratteri di unitarietà, all’interno di cui non si può inserire alcuna scissione. D’altra parte, l’84 2° si riferisce ad un’ipotesi che non può ricomprendere il reato complesso in senso ampio. Gallo si chiede perchè si è dovuta prevedere la figura del reato complesso: di fronte a una fattispecie di rapina, anche se difetta la previsione ex 84, applicheremmo senza dubbio la sola fattispecie di rapina (non anche quella di furto e violenza privata): questo per il principio di specialità in astratto (questo è sicuro un principio generale di ordinamento). La struttura del reato complesso avrebbe potuto dar luogo a dubbi su certi aspetti della disciplina complessiva dello stesso illecito. Attraverso l’84 (norma di portata generale) la legge ha voluto porre in chiaro che momenti di disciplina, che concernono ciascuno dei reati componenti, non hanno alcuna operatività rispetto alla figura di sintesi. Non esiste invece la figura “in senso ampio”: non solo nessuno, di fronte ad un oltraggio, potrebbe pensare di applicare sia la norma sull’ingiuria che quella sull’oltraggio; ma anche i problemi relativi esempio: all’operatività di una causa estintiva non potrebbero porsi in tema di reato in senso ampio.

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