Il reato può assumere aspetti particolari, che, pur se non essenziali per la sua esistenza, danno comunque luogo a conseguenze giuridiche diverse. Tali modi di atteggiarsi del reato vengo trattati in quel capitolo della Teoria generale chiamato forme di manifestazione del reato , nel cui ambito sono comunemente comprese le eterogenee ipotesi:

a) reato circostanziato.

b) delitto tentato.

c) concorso di reati.

d) concorso di persone nel reato.

Si ha concorso di persone nel reato quando più persone pongono in essere insieme un reato che, astrattamente, potrebbe essere realizzato anche da una sola persona. Tale fenomeno viene anche chiamato concorso eventuale di persone, per contraddistinguerlo dal concorso necessario di persone, che si ha quando è la stessa norma incriminatrice di parte speciale a richiedere, per l’esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi (es. incesto, rissa). Mentre nel primo caso si tratta soltanto di una forma eventuale di realizzazione, plurisoggettiva, di un reato astrattamente monosoggettivo, nel secondo caso si tratta di un’autonoma categoria di reati (reati plurisoggettivi).

Il fondamento politico-sostanziale della punibilità a titolo di concorso va ricercato nel principio etico-razionale per cui debbono considerarsi propri dell’uomo non solo i risultati della sua condotta, ma anche quelli prodotti col concorso di forze esterne, anche umane, da lui calcolate e tenute in conto nel conseguimento dei suoi scopi. Quanto detto, tuttavia, vale non soltanto per le più frequenti forme di concorso, fondate sull’associazione, ma anche per le forme più attenuate, non strettamente associative, ma giuridicamente configurate, in cui manca il legame psicologico fra i concorrenti, ma esiste pur sempre una coordinazione finalistica delle forze da parte almeno di uno dei concorrenti.

Quanto al fondamento tecnico-formale, il problema si pone in quanto, nei codici penali, le fattispecie incriminatrici di parte speciale sono, di regola, monosoggettive, ossia modellate sull’autore individuale:

  • negli ordinamenti a legalità sostanziale la punibilità dei concorrenti non ha bisogno di essere espressamente prevista, ricavandosi dalla stessa nozione sostanziale di reato (cosiddett concezione estensiva dell’autore).
  • negli ordinamenti a legalità formale, al contrario, la punibilità dei concorrenti deve essere espressamente prevista, valendo qui la concezione restrittiva dell’autore. Il chiunque con cui di norma si aprono le norme incriminatrici, infatti, non è chi contribuisce in qualche modo alla realizzazione del reato, ma solo chi realizza la fattispecie tipica in tutti i suoi elementi costitutivi. In base alla norma di parte speciale, pertanto, si possono punire soltanto quei concorrenti che pongono in essere, ciascuno, la condotta tipica (coautori).

Le varie legislazioni, quindi, contengono una norma generale incriminatrice del concorso, con cui si rendono tipiche e, di conseguenza, punibili azioni non rientranti sotto la fattispecie di parte speciale.

Nel nostro ordinamento tale funzione estensiva è assolta dall’art. 110, il quale dispone che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita . Per la verità tre sono le teorie formulate per spiegare, tecnicamente, la punibilità del concorso:

  • la teoria causale (abbandonata), che fonda il concorso sull’equivalenza causale delle condizioni concorrenti: poiché ciascuna persona che concorre a produrre l’evento, unico e indivisibile, lo cagiona nella sua totalità, questo andrebbe integralmente imputato ad ognuno dei compartecipi. Tale teoria, tuttavia, risulta essere inconciliabile con gli ordinamenti a legalità formale, ove i reati sono tipizzati nei loro requisiti, onde il mero contributo causale è atipico rispetto alla fattispecie di parte speciale.
  • la teoria della natura accessoria della partecipazione (abbandonata), per la quale la norma sul concorso estenderebbe la tipicità della condotta principale alle condotte accessorie dei compartecipi: in tanto il semplice partecipe risponde del reato, in quanto la sua condotta (atipica) accede al fatto tipico dell’autore, dal quale attinge la sua rilevanza penale. Secondo tale teoria, quindi, non vi può essere partecipazione criminosa senza condotta principale, senza cioè che un soggetto abbia posto in essere una condotta in sé capace di integrare gli estremi di un reato.
  • la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, per la quale dalla combinazione della norma sul concorso (art. 110) con la norma incriminatrice di parte speciale nasce una nuova fattispecie plurisoggettiva, autonoma e diversa da quella monosoggettiva (fattispecie del concorso di persone). In base a questa fattispecie non occorre più che tutta la condotta esecutiva sia posta in essere da un solo soggetto e che, quindi, vi si una condotta principale, cui accedono le condotte secondarie dei partecipi: l’esecuzione del reato, infatti, ben può essere frazionata tra le condotte di più soggetti.

Le difficoltà di individuare le condotte che, atipiche rispetto alla fattispecie di parte speciale, diventano tipiche rispetto a quella plurisoggettiva, sono imputabili non alla presente teoria, ma alle attuali carenze legislative della tipizzazione delle stesse.

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