Per la concezione giuridica, al contrario, l’evento è l’effetto offensivo della condotta umana, ovvero la lesione (o la messa in pericolo) dell’interesse tutelato dalla norma, ad essa legata logicamente da un nesso di causalità. Poiché il reato sarebbe, per definizione, offesa dell’interesse protetto, l’evento in senso giuridico esisterebbe in tutti i reati, anche in quelli di pura condotta, non avendo quindi più giustificazione la distinzione tra reati di pura condotta e reati di evento.

Su tale questione il codice civile è piuttosto ambiguo, tuttavia, al di là della polemica tra le opposte concezioni, sta di fatto che un nesso logico di causalità tra condotta e offesa deve sì essere presente in tutti i reati di offesa, ma la distinzione tra reati con e reati senza evento naturalistico è insopprimibile perché ontologicamente fondata e giuridicamente rilevante ai fini della causalità.

La dottrina è quindi concorde nell’affermare che, nel codice, la parola evento viene usata con un duplice significato: in senso naturalistico, in tutte le norme in cui si presenta il problema della causalità, e in senso giuridico, quando esso viene in considerazione ad altri fini.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento