La condotta può consistere:

  • in un’azione (reati di azione o commissivi).
  • in un’omissione (reati di omissione o omissivi).
  • in un’azione e in un’omissione (reati misti).
  • in un’azione o in un’omissione.

Per il diritto penale a base oggettiva, sotto il profilo materiale, l’azione è il movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma (reati di offesa) o l’interesse statuale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione (reati di scopo). Poiché tale idoneità offensiva è una caratteristica obiettiva dell’azione, essa consente di individuare già sul piano materiale l’ unità minima della medesima nella pluralità frammentaria dei singoli momenti.

Sotto il profilo dell’azione occorre distinguere tra:

  • i reati a forma vincolata, nei quali la legge richiede che l’azione si articoli in determinate modalità o attraverso determinati mezzi.
  • i reati a forma libera, nei quali è sufficiente che l’azione sia causale rispetto all’evento, cioè idonea a cagionarlo.

La scelta fra l’una e l’altra tecnica di tutela dipende dal grado di intangibilità del bene protetto e, quindi, dalla natura e importanza di esso, oltre che dalla difficoltà o impossibilità di tipizzare le condotte offensive o dalla non significatività della tipizzazione. A paradigmatica condotta libera sono i reati contro i beni personalissimi (es. vita, incolumità), mentre a paradigmatica condotta vincolata sono la maggioranza dei reati patrimoniali.

Quando l’agente pone in essere più comportamenti tutti già in sé tipici, si ha non una pluralità di azioni e, quindi, di reati, ma un’unica azione, formata da più atti, e un solo reato, a patto tuttavia che sussistano due requisiti:

  • l’idoneità dei diversi atti tipici ad offendere lo stesso interesse protetto.
  • la contestualità cronologica dei diversi atti tipici.

Tutti gli atti tipici, offensivi dello stesso interesse tutelato e posti in essere in un unico contesto, costituiscono una sola azione, in quanto non può dirsi interrotta un’azione ed iniziata una nuova, ma i vari atti susseguentisi formano un tutto unitario. Al fine di stabilire l’identità e la diversità dell’interesse protetto, occorre fare riferimento al criterio dell’indifferenza sociale dei titolari (es. dato che il furto richiede solo l’altruità della cosa, si ha indifferenza dei titolari e, quindi, identità del bene offeso, anche se le cose sottratte appartengono alcune ad un soggetto e altre ad altri).

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