Sotto la non esaustiva e distorta denominazione di violenza sessuale l’art. 609 bis unifica quattro eterogenee ipotesi:

  • gli atti sessuali violenti (co. 1);
  • gli atti sessuali abusivi, con abuso di autorità (co. 1);
  • gli atti sessuali abusivi, con abuso delle condizioni di inferiorità della vittima (co. 2 n. 1);
  • gli atti sessuali ingannatori, con inganno da sostituzione di persone (co. 2 n. 2).

Tale articolo, peraltro, continuando ad incentrare l’ipotesi base della criminalità sessuale sull’ossessione della violenza, persiste nel pasticcio di raccogliere ipotesi che hanno in comune non la vis, ma l’atto sessuale non libero, carpito con violenza, abuso o inganno.

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