La violenza, assieme alla fronde, costituisce una delle forme più tipiche di aggressione degli altrui beni, rispondendo alle primarie regole di non uccidere e del non ingannare. Violenza e frode, peraltro, costituiscono i mezzi per sopprimere, coartare o carpire le deliberazioni di volontà:

  • la violenza sta al centro dei delitti contro la libertà;
  • la frode presenta una rilevanza penale frammentaria, venendo essa in considerazione solo in rapporto a specifiche ipotesi ritenute dal legislatore plurioffensive e collocate sotto oggettività giuridiche prevalenti

Concetto di violenza

Sotto il profilo concettuale la violenza può consistere:

  • nella violenza personale, quando ha come oggetto immediato la persona, la quale va ulteriormente distinta in:
    • violenza fisica;
    • violenza psichica (o minaccia);
    • nella violenza reale, quando ha come oggetto immediato una cosa.

Sotto il profilo della finalità la violenza può essere usata:

  • come violenza fine, ossia con lo scopo immediato di arrecare il danno in essa stessa insito, la quale costituisce la condotta tipica e viene incriminata in sé e per sé (es. delitti di percossa, lesioni, omicidio, minaccia, danneggiamento);
  • come violenza mezzo, ossia per incidere sull’altrui volontà, annullandola o coartandola, perché il soggetto faccia, ometta o tolleri qualche cosa, la quale costituisce modalità della condotta tipica e viene incriminata in questa sua funzione coercitiva (es. delitti di violenza privata, violenza sessuale, evasione aggravata, rapina, estorsione).

Nella violenza mezzo rientrano:

  • la violenza persona fisica, che comprende tutte le ipotesi in cui si pone la persona, totalmente o parzialmente, nell’incapacità di autodeterminazione:
    • la violenza persona propria, quale energia fisica usata per incidere su tale capacità e consistente nelle primitive attività del percuotere, ferire o privare della libertà di movimento;
    • la violenza personale impropria, che comprende la serie dei più moderni comportamenti violenti, non riconducibili ai tradizionali concetti di violenza fisica, ma pur sempre caratterizzati dall’effetto psicologico della coazione della volontà (es. inebriare con sostanze alcoliche, chiudere in una stanza);
  • la minaccia, che si incentra sul duplice requisito:
    • della prospettazione ad una persona di un male (lesione di un bene giuridico rilevante) futuro, nuovo o prosecuzione di uno stato penoso esistente;
    • della prospettazione della dipendenza del male dalla volontà dell’agente, dovendo esso apparire causalmente ricollegabile ad un suo comportamento.

La minaccia, peraltro, può essere attiva od omissiva, a seconda che abbia per oggetto un’azione (minaccia di creare un male) od un’omissione (minaccia di non impedire un male che si ha l’obbligo giuridico di impedire).

Circa l’idoneità, la minaccia, quali ne siano le modalità, deve avere un’effettiva potenzialità coattiva, ossia deve apparire capace (giudizio ex ante) di creare uno stato di costringimento, da valutarsi caso per caso con riferimento alle circostanze del caso concreto, alle particolari condizioni psicologiche del soggetto passivo ed alla conoscenza di esse da parte del soggetto attivo. Circa l’accertamento dell’idoneità, essa non va ritenuta in re ipsa, ma va accertata in base agli elementi sovraesposti. Circa l’effetto psicologico, esso consiste nella coazione (assoluta o relativa), la quale può essere dovuta al metus, ma può anche sussistere senza un’autentica paura;

  • la violenza reale, che si ha qualora l’energia fisica diretta sulla cosa sia usata per coartare l’altrui volontà. Quando la legge parla di costrizione mediante violenza o minaccia, quindi, nel generico concetto di violenza rientra non solo la violenza personale fisica, ma anche la violenza sulle cose. Agli effetti della legge penale, in particolare, si ha violenza sulle cose qualora la cosa sia:
    • danneggiata, ossia distrutta, dispersa, deteriorata o resa inservibile;
    • trasformata, ossia modificata nella sua funzione, potendo consistere la modifica anche in un suo oggettivo miglioramento;
    • mutata della sua destinazione, dovendosi l’immutazione intendere con riferimento non alla destinazione naturale, ma alla destinazione specifica attribuita alla cosa dall’avente diritto.

In rapporto alla distinzione tra reati patrimoniali di aggressione unilaterale e reati patrimoniali con la cooperazione della vittima occorre distinguere tra:

  • la violenza che produce una coazione assoluta, con conseguente annullamento della volontà e riduzione del soggetto a mero strumento materiale. Tale violenza preclude la configurabilità di quell’atto dispositivo la cui mancanza è requisito negativo dell’aggressione unilaterale;
  • la violenza che produce una coazione relativa, ossia che lascia quel tanto di potere di scelta indispensabile per una comparazione meramente meccanica ma pur sempre cosciente e volontaria, onde si possa parlare di un consenso del soggetto. In questo caso resta configurabile quell’atto dispositivo che costituisce requisito positivo dell’aggressione con la cooperazione della vittima.
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