La legge 15 febbraio 1996, n° 66

La normativa del codice del 1930 è stata abrogata con quella dettata dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66. È stato ritenuto troppo mite il trattamento sanzionatorio per reati così disgustosi, sollecitando un inasprimento delle pene, è stata denunciata la mancata considerazione della donna, è stato sottolineato l’anacronismo della collocazione dei reati sessuali nel capo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, è stato sottolineato che oggetto di tutela è la dignità della persona. La l. del ’96 ha accolto la richiesta, e ha sistemato i reati sessuali nella sezione “dei delitti contro la libertà personale” nel capo “dei delitti contro la libertà individuale”, a sua volta inserito nel titolo “dei delitti contro la persona”.

È stato superato il vecchio binomio ed è stata costruita un’unica fattispecie, quella di violenza sessuale, definita come il costringere taluno con violenza, minaccia o abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali.

609 bis = due ipotesi di “violenza presunta” e “violenza fraudolenta”

609 ter = prevede numerose aggravanti

609 quater = “atti sessuali con minorenne”

609 quinquies = atti sessuali in presenza di un minore di anni 14 (da 6 mesi a 3 anni di reclusione)

609 octies = violenza sessuale di gruppo

609 sexies = inescusabilità dell’ignoranza dell’età dell’offeso quando la vittima è di età inferiore ai 14 anni. Prima della riforma centrale è stato il dibattito sulla perseguibilità e querela. Da un lato infatti vi era chi riteneva corretto rimettere alla vittima la valutazione dell’opportunità dell’apertura di un procedimento, dall’altro invece chi riteneva che dovesse esserci la procedibilità d’ufficio per questi reati. È stato aumentato il termine per la proposizione della querela, da 3 a 6 mesi. È stata poi sancita l’irrevocabilità della querela e, per alcuni casi, è stata prevista la procedibilità d’ufficio.

609 nonies = pene accessorie

609 decies = comunicazione al tribunale per i minorenni, quando ci sono alcuni reati o quando è coinvolto un minore.

Non figurano più i delitti di ratto e di seduzione con promessa di matrimonio. Il trasferimento dei delitti sessuali nel capo dei “delitti contro la libertà personale” è stato apprezzato dai movimenti femministi. Si è infatti riconosciuto che non è la morale comune ad essere offesa, bensì la donna nel suo personalissimo diritto di determinarsi in campo sessuale.

Recenti polemiche in materia di atti sessuali

Negli ultimi tempi si è sviluppata la convinzione che i reati sessuali siano incrementati. In realtà non si sa se ciò sia vero perché non c’è un dato statistico. È comunque diffusa la preoccupazione dell’opinione pubblica che auspica a nuovi interventi del legislatore. In realtà i rimedi proposti (come la castrazione) non ci sembrano idonei a raggiungere l’obiettivo e inoltre l’inasprimento delle pene non ha mai funzionato come deterrente significativo. Inoltre le pene previste attualmente non sono di certo poco rilevanti.

Sarebbe piuttosto auspicabile un’efficiente opera di prevenzione e un funzionamento efficace e rapido degli apparati volti alla punizione. A nulla serve la minaccia di pene elevate, se poi ad esse non consegue l’accertamento rapido della responsabilità e l’effettività della pena irrogata.

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