Sotto la non ineccepibile rubrica unitaria di interferenze illecite nella vita privata, l’art. 615 bis prevede due distinte fattispecie, rispondenti alle due tipologie ontologiche di aggressione al bene della riservatezza, l’indiscrezione e la divulgazione

L’ indiscrezione domiciliare consiste nel fatto di chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 (art. 615 bis):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il titolare del diritto alla riservatezza;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste, trattandosi di reato a forma vincolata nel procurarsi notizie o immagini attinenti la vita privata svolgentesi nei luoghi domiciliari (azione attiva) mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora.

Il presente requisito, in particolare, sta ad indicare che:

  • il procacciamento deve essere operato personalmente, non tramite intermediari;
  • la tutela non si estende ai comportamenti acquisitivi delle notizie o immagini utilizzando le normali risorse umane (es. origliare, sbirciare);
  • la tutela è volutamente circoscritta alle cosiddette indiscrezioni tecnologiche, ossia operate mediante strumenti particolarmente insidiosi;
  • ci si trova di fronte non ad una lacune di tutela quanto piuttosto ad una scelta di politica criminale, diretta a lasciare al campo extragiuridico le indiscrezioni di modesta capacità offensiva della riservatezza;
  • gli strumenti insidiosi debbono consistere in strumenti di ripresa visiva o sonora.

Per comune opinione l’espressione ripresa va interpretata estensivamente, dovendo comprendere non solo gli strumenti che consentono la stabile fissazione dell’immagine e del suono su appositi substrati (es. materiali fotosensibili), ma anche quelli che, pur non consentendo tale fissazione, sono nondimeno dotati di una straordinaria capacità di penetrazione nella sfera domiciliare (es. radiospie o microfoni). Il procacciamento, peraltro, deve essere indebito (antigiuridicità generale), non dovendo sussistere scriminanti;

  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, richiedendo l’art. 615 bis soltanto la coscienza e volontà di procurarsi indebitamente, mediante l’uso di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata e svolgentesi nell’altrui domicilio;
  • l’oggetto materiale del reato sono tutte le notizie o immagini, le quali, tuttavia, devono necessariamente riguardare la vita privata, ossia notizie o immagini di esclusivo interesse privato (prive di interesse pubblico-sociale), svolgentesi nell’ambito spaziale domiciliare. Quest’ultimo elemento, peraltro, sembra costituire una lacuna di tutela rispetto alle ipotesi di riprese visive o sonore operate nei suddetti luoghi;
  • l’oggetto giuridico è il diritto alla riservatezza domiciliare;
  • l’offesa è la lesione di tale diritto (reato di danno);
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo del procacciamento delle suddette notizie o immagini. Il tentativo è configurabile.
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