Schiavitù (assenza di status libertatis):

  • cause della schiavitù: la schiavitù non deriva da cause volontarie (es. vendita di se stessi), ma soltanto dalla prigionia di guerra o dalla nascita;
  • condizione giuridica dello schiavo: mentre in diritto pubblico il principio dell’assoluta incapacità giuridica dello schiavo è sempre rigorosamente applicato, in diritto privato esistono delle parziali eccezioni (es. tra schiavi come tra liberi esiste il nikaho matrimonio). Secondo i principi generali, che in alcuni casi subiscono delle deroghe, lo schiavo:
    • non può avere beni propri, sebbene la scuola malikita ammetta il peculio;
    • non può contrarre obbligazioni né dal lato attivo né da quello passivo, sebbene la forma di affrancamento della mukataba consista sostanzialmente in un contratto;
    • non acquista per sé ma per il padrone, sebbene siano ammesse le liberalità inter vivos o mortis causa fatte allo schiavo.

I rapporti tra padrone e schiavo sono improntati ad un carattere umanitario (es. divieto di maltrattamenti, obbligo di mantenimento). Gli abusi da parte del padrone danno luogo, a seconda dei casi, ad un’azione penale, alla vendita forzata o all’affrancamento imposto;

  • modi di estinzionedella schiavitù, che possono essere distinti in:
    • affrancamento unilaterale , ritenuto da alcuni irrevocabile e <<atto raccomandato>> da Dio. Tra i vari tipi previsti (es. puro, sottoposto a condizione), assume una rilevanza particolare l’affrancamento post mortem o tadbir, in forza del quale lo schiavo (mudabbar) resta nello stato di schiavitù fino alla morte del padrone, acquistando poi ipso iure la libertà. Alcuni distinguono l’affrancamento sopracitato dall’affrancamento per atto di ultima volontà, che verrebbe ad essere disciplinato dalla materia successoria;
    • affrancamento bilaterale (o convenzionale): padrone e schiavo (mukatab) possono stipulare un contratto con il quale il padrone si obbliga a concedere la libertà allo schiavo dietro pagamento da parte di quest’ultimo di una somma a titolo di corrispettivo. Non risulta facile conciliare questo tipo di affrancamento, nel quale lo schiavo è capace di contrattare con il proprio padrone, con il principio generale secondo cui lo schiavo è oggetto e non soggetto di diritti;
    • cause legali: tra le varie cause legali assumono particolare rilevanza quelle derivanti dal fatto della maternità. Alla morte del padrone, la schiava (umm walad) che ha avuto da lui un figlio o che è incinta, acquista di diritto la libertà. I figli di questa nascono liberi anche durante la vita del padrone.

Lo schiavo mudabbar, lo schiavo mukatab e la schiava umm walad sono sottratti alla disponibilità patrimoniale del padrone, dal momento che il loro stato di schiavitù è destinato a cessare in futuro. Tra schiavo liberato e antico padrone, comunque, rimane un vincolo giuridico (walà), equiparato a quello derivante dalla parentela di sangue. Alla morte del patrono tale vincolo si trasmette agli agnati maschi più vicini, mentre alla morte del liberto si trasmette ai suoi figli maschi e ai discendenti maschi di essi.

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