Reati e pene (integrato con appunti della prof.ssa Deborah Scolart).

Rispetto ad altre parti del fiqh la materia dei reati appare assai primitiva, dal momento che in essa vi si riflette un tipo di società, quella dell’epoca della predicazione di Maometto, che appare cristallizzata nel Corano. Occorre tuttavia sottolineare che questa parte del fiqh risulta una delle meno applicate, anche per le difficoltà nascenti dalla disciplina delle prove (es. quattro testimoni). Le fonti non dicono moltissimo sul diritto penale. Gli hadith, allo stesso modo, non ci aiutano. Lo sviluppo del diritto penale è essenzialmente opera dell’attività dottrinale. I giuristi classificavano i reati in due grandi categorie:

  • delitti coranici (reati gravi con contenuto etico e morale) (cor), che si dividono in:
    • delitti di sangue (es. omicidio e lesioni personali): sono puniti dal meccanismo del taglione ed eventualmente con la diya (prezzo del sangue);
    • delitti violatrici dei limiti posti da Dio: sono puniti con una pena fissa stabilita in maniera sostanzialmente tassativa dal Corano;
    • delitti a pena discrezionale del giudice (ta’zir): rispetto a questi reati (es. rapina violenta, falsa testimonianza) il giudice ha la possibilità di adattare la pena alla qualifica e alle caratteristiche del reo. Dato che la pena prevista per questi reati deve presentare un carattere di correzione, tuttavia, essa non può giungere alla morte. Normalmente il legislatore predispone una serie di sanzioni o un massimo e minimo edittale entro cui il giudice deve muoversi. Il massimo della pena fissata, comunque, deve essere sempre inferiore al minimo della corrispondente pena coranica, a patto chiaramente che questa sia prevista. Le pene discrezionali possono essere limitative della libertà personale (es. reclusione), infamanti (es. annerimento del volto), patrimoniali (es. confisca) e corporali (es. fustigazione).
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