Perdita della capacità giuridica.

La capacità giuridica può essere persa per tre cause:

  • morte: dal momento che la morte rappresenta il momento finale dell’esistenza umana, essa individua anche il momento finale della capacità giuridica. Il sistema musulmano, qualora non possa provarsi la morte effettiva, prevede l’utilizzo degli istituti della presunzione di morte e della commorienza;
  • assenza: colui che scompare senza lasciare notizie (assente o mafqud), dopo un certo periodo di aspettativa, viene dichiarato morto dal giudice e considerato come tale;
  • apostasia: data la natura confessionale del diritto musulmano, rinnegare la religione equivale a perdere la capacità giuridica. I malikiti, in particolare, distinguono due momenti:
    • in un primo momento, quando si ha solo il sospetto dell’apostasia, la posizione del sospettato resta sospesa;
    • in un secondo momento, quando risulta provata l’esistenza dell’apostasia, il soggetto viene considerato privo di capacità giuridica e viene pertanto escluso dalla umma.

Acquisto e limitazione della capacità di agire.

Per capacità di agire si intende la capacità di compiere atti giuridici volontari. I requisiti di acquisto della capacità di agire variano a seconda del sesso:

  • per i maschi soggetti alla potestà paterna occorrono il raggiungimento della pubertà e una sufficiente attitudine ad amministrare bene il proprio patrimonio;
  • per le femmine, oltre i due requisiti sopramenzionati, è richiesto alternativamente l’essere stata emancipata dal padre o dal tutore, l’aver consumato un matrimonio o essere di età abbastanza avanzata.

Le cinque cause limitatrici di tale capacità producono il comune effetto di impedire il compimento di atti giuridici, ossia l’esplicazione principale della capacità di agire:

  • età: nel diritto musulmano, come detto, oltre a distinguere tra puberi ed impuberi, si attribuisce valore anche alla capacità di amministrare bene il proprio patrimonio (rushd):
    • dalla nascita fino al settimo (o novo) anno, mancando qualsiasi discernimento, si è incapaci di agire in modo assoluto;
    • dal settimo (o novo) anno fino a quando non vengono in essere i requisiti di cui sopra, all’impubere viene riconosciuta una parziale capacità di agire;
    • quando vengono meno i requisiti di cui sopra, allo stesso modo, il soggetto versa in una parziale capacità di agire;
    • imperfezioni fisiche o infermità:
      • per quanto attiene ai vizi di corpo, la mancanza di certi organi e di certe funzioni (es. cecità) rappresenta una causa di incapacità di agire. La persona colpita da un vizio, in particolare, è incapace per quegli atti rispetto ai quali la mancanza dell’organo risulta rilevante (es. cieco incapace di compiere atti giuridici per i quali serve la vista). Il fiqh, peraltro, stabilisce che colui che si trova in stato di gravissima malattia, implicante il pericolo di morte, deve essere considerato incapace di agire;
      • per quanto attiene ai vizi di mente, si distingue tra demenza continua (incapacità assoluta) e demenza intermittente, in presenza della quale sono nulli gli atti di natura patrimoniale ma sono validi quelli di natura personale, a patto che siano compiuti in un periodo di lucido intervallo.

Vengono considerati parzialmente incapaci anche il prodigo, che non può porre in essere atti di liberalità, e l’ubriaco, con riferimento al quale malikiti e shafi’iti prendono posizioni diverse, attribuendo rilevanza al diverso grado di ubriachezza o alla volontarietà o meno di tale stato;

  • sesso: un principio generale che ha applicazione in numerosi campi del diritto musulmano (es. diritto processuale, diritto successorio) è quello per cui la donna vale metà del maschio secondo la proporzione 2 donne = 1 uomo. Mentre per quanto riguarda i rapporti personali lo stato di subordinazione della donna musulmana non cessa mai durante la sua vita, per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, il matrimonio segna un momento fondamentale: con esso, infatti, la donna acquista la capacità di disporre liberamente dei suoi beni entro 1/3 del patrimonio;
  • comportamento riprovevole (o fisq), opposto al comportamento etico-religioso prescritto dall’islam (o adala): colui che si comporta in modo religiosamente ed eticamente riprovevole (fasiq) viene colpito da una parziale incapacità di agire, non potendo essere testimone e non potendo assumere o continuare ad esercitare certe funzioni (es. giudice). Viene considerato fasiq, in particolare, colui che è stato condannato per un reato grave (falsa accusa di fornicazione contro una donna onesta, falsa testimonianza o ubriachezza), l’eretico e chi esercita mestieri turpi, ignobili o proibiti dall’islam;
  • stato di insolvenza: la cessazione del pagamento dei propri debiti è ritenuta come una causa di parziale limitazione della capacità di agire o, più in particolare, come una causa di impedimento della libera disponibilità dei propri beni. L’istituto della falas prevede che l’incapacità di agire cambi nei suoi caratteri a seconda che si versi nel periodo anteriore o posteriore alla dichiarazione di insolvenza da parte del giudice. L’involvente (o muflis), tuttavia, conserva la capacità di agire per gli atti di natura personale che prevedono oneri patrimoniali (es. matrimonio).
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