Volendo classificare i contratti nominati possiamo distinguere tra:

  • i contratti a titolo gratuito (donazione, deposito, comodato e mandato), che si perfezionano con al reale presa di possesso del bene da parte del contraente destinatario, e i contratti a titolo oneroso (es. compravendita), che invece si perfezionano con il semplice consenso;
  • i contratti che trasferiscono la proprietà (raqaba) e quelli che trasferiscono solo un diritto di godimento sulla cosa (manfa’a).

Tra i contratti di scambio la compravendita assume una posizione preminente, dato soprattutto il suo carattere consensuale. Alcuni tipi di compravendita sono stati elaborati dalla dottrina in modo più dettagliato. Il salam, ad esempio, uno dei contratti maggiormente risalenti, consiste in una vendita a consegna posticipato (vendita anticipato praetio), in cui viene derogato il requisito dell’esistenza dell’oggetto al momento della conclusione del contratto. La vendita salam, in particolare, rappresenta il mezzo per attenuare l’eccessivo rigore di alcune disposizioni sciaraitiche (es. divieto di vendere quello che non si possiede evitando qualsiasi tipo di alea) ed adattare il diritto alle nuove esigenze commerciali. Vi sono poi alcuni contratti caratterizzati da clausole particolari circa il prezzo della vendita (es. murabaha o rivendita della cosa a premio fisso e anticipatamente concordato con l’acquirente).

Contratto commutativo di sola manfa’a è la locazione, a sua volta distinta in locatio conductio rei, locatio conductio operarum e locatio conductio operis. Un contratto misto di cessione sia di raqaba sia di manfa’a è la società contrattuale, un modello quasi del tutto scomparso e sostituito dai tipi di società commerciali di regolamentazione statale (es. company, corporation). Come accennato, anche il mutuo rientra nella categoria dei contratti a titolo gratuito, avendo per causa la volontà di beneficiare il mutuatario senza vantaggio alcuna per chi dà il mutuo: il mutuatario non può restituire nulla di più (quantitativamente o qualitativamente) di quanto ricevuto e il creditore non può esigerlo, poiché in questo caso otterrebbe un lucro ingiustificato, contrario alla legge.

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