Per completare la disciplina sui marchi vanno analizzati i marchi collettivi e la disciplina internazionale dei marchi e i marchi comunitari.

Già la nostra disciplina sui marchi è di derivazione comunitaria.

I marchi collettivi sono una fonte di tutela prevista dall’art. 11 Cod. Prop. Ind. → a richiedere la tutela del marchio non è l’imprenditore che utilizzerà il marchio stesso, ma è un soggetto (es. consorzio) cui spetterà il compito di tutelare l’utilizzo conforme del marchio da parte di tutti gli imprenditori utenti del marchio stesso. Chi va a registrare il marchio è un soggetto terzo, che registra il marchio, un marchio collettivo poiché saranno molteplici gli imprenditori che sfrutteranno quel marchio.

Si parla dunque di un segno distintivo che serve ad indicare la provenienza geografica del prodotto. Serve anche a tutelare la conformità dell’utilizzo, cioè potranno utilizzare quel marchio solo coloro che mantengano identiche le caratteristiche del prodotto.

→ l’ente che va a registrare il marchio, assieme al marchio deve depositare anche un regolamento d’uso, contenente le regole cui tutti gli utenti imprenditori devono attenersi nell’utilizzare quel marchio → regole sulla qualità ecc.

Il soggetto registrante deve poi controllare, una volta ottenuta la registrazione, che gli imprenditori utenti adempiano. Laddove il controllo sia inefficace, il soggetto collettivo decade dall’uso del marchio.

La norma si pone come eccezione ad un principio già analizzato → art. 13: il marchio non può consistere esclusivamente nelle indicazioni geografiche del prodotto. L’art. 11 dice invece che il marchio collettivo può anche consistere nelle indicazioni geografiche di provenienza. L’art. 11 prevede una forma di tutela per l’utilizzo collettivo di marchi, che per certi aspetti si affianca alla tutela che riguarda le indicazioni geografiche del prodotto → non tutti sono per marchi collettivi, quelli che hanno indicazione geografica. Molto spesso sono assoggettati a normativa comunitaria data dal Reg. 510/2006 che prevede la disciplina delle denominazioni d’origine protetta (DOP) o le indicazioni geografiche tipiche (IGT).

Vi è un’attenta considerazione di due elementi essenziali.

DOP: riguardo alle DOP si fa riferimento alla tutela della provenienza geografica del prodotto → ciò che si vuole tutelare è la effettiva derivazione di un prodotto da un determinato ambiente. Con una terminologia derivante da accordo internazionale (Lisbona) si parla di milieu → concetto di ambiente: insieme dei fattori ambientali, naturali e umani legati al dato prodotto.

IGT: tutela per le ipotesi in cui il luogo produca la notorietà del prodotto. Ipotesi in cui il richiamo al luogo serve a dare notorietà al prodotto indipendentemente dal richiamo alle particolari conoscenze o all’ambiente fornito dal luogo stesso. è solo il luogo che dà notorietà al prodotto.

Sono due tutele distinte. Nel 2008 sono stati tutelati i vini e le bevande alcoliche.

Vi sono altre forme di tutela date da leggi italiane che provvedono a tutelare particolari forme di marchi collettivi. Esempio: leggi speciali per il prosciutto di San Daniele, per quello di Parma. Sono tutele particolari.

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