I trattamenti sanitari

Nel fenomeno dell’obiezione di coscienza il settore che presenta tensioni è quello dei trattamenti sanitari distinti in

volontari

obbligatori

Eutanasia è vietata ma è un tema con opinioni contraddittorie. La disciplina non è organica, le uniche due leggi sono:

interruzione di gravidanza

procreazione assistita

Modalità d’esercizio:

dichiarazione preventiva al medico provinciale o al direttore sanitario → esonero dal compimento delle procedure. L’obiezione può essere revocata → la partecipazione a procedure abortive comporta la revoca immediata, tranne se per emergenza.

Mancato riconoscimento al giudice tutelare per procedere al’aborto da una minorenne nei primi 90 giorni per seri motivi → questione di legittimità → la corte dichiara infondata perchè il giudice è un cittadino particolare che deve svolgere un servizio → si deve privilegiare l’esercizio della funzione giurisdizionale

Pillola del giorno dopo → si profila l’ipotesi di obiezione ammessa per medico che la prescrive o farmacista che la fornisce ma non vi è concordia di opinioni

Autorizzata la commercializzazione di Norlevo con le motivazioni:

non in contrasto con norme costituzionali

metodo considerato contraccettivo e non abortivo

La dottrina è divisa tra chi è con e chi è contro

Il quadro normativo

Individuato in via interpretativa. Trattamento sanitario → per scopi connessi alla tutela della salute

Principio cardine → consenso informato dell’interessato o da chi esercita la potestà o dall’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare.

Basi normative:

art.2-13 e 32

art. 5 c.c. (disposizione proprio corpo ), 33 legge 833/1978 e art.2 legge 211/2003

codice di deontologia medica 1998

convenzione di Oviedo e legge 78/2006

Art. 2 → tutela diritti personalità, diritto assoluto di libertà garantito dalla costituzione. Libertà di autodeterminarsi → fondamento costituzionale nel principio di libertà personale → consenso del paziente = esercizio del suo diritto di autodeterminazione

Informazione da parte del medico (dovere giuridico) si realizza nell’offrire al paziente la conoscenza della natura dell’intervento: il paziente deve poter fare un bilancio rischio-beneficio. Se manca l’informazione ne deriva una responsabilità del sanitario

Si discute se la responsabilità sia contrattuale o extra contrattuale.

Se contrattuale → responsabilità medica scaturisce dal contratto sociale (rapporto con il paziente) → lesione del diritto all’autodeterminazione → titol per ottenere danno

Anche il dissenso alle cure è ammesso → il medico deve astenersi dall’intervenire anche se significa la morte del paziente ma se il trattamento di rende necessario non è illegittimo perchè il quadro clinico è fortemente mutato

Diverso se si tratta di un malato terminale → legittimo o meno di avere morte dignitosa? (Es. Welby). Contraddizioni → assenza di normativa che distingua accanimento terapeutico da eutanasia → il tribunale nega la richiesta di Welby ma l’istruttoria aperta per il medico che ha interrotto è stata archiviata.

Per pazienti minorenni con dissenso di chi ne ha la legale rappresentanza si riferisce all’autorità giudiziaria per adozione di provvedimenti d’urgenza.

La volontà del minore incide ma non ha ruolo decisivo → autodeterminazione “debole”

Diritto alla salute → art.32 – 2 principi:

salute tutelata come fondamentale diritto dell’uomo e interesse della collettività

non c’è obbligo di trattamenti sanitari se non c’è obbligo legale ma nel rispetto della persona umana

Casi e questioni

Dissenso al trattamento sanitario – ipotesi:

il paziente adulto è consapevole e informato → prevale la sua libertà di coscienza

il paziente adulto non è in grado di prestare dissenso e di essere informato → eventuale dissenso irrilevante, il medico è tenuto a procedere perchè si ha la non attualità della volontà (non è espressa nel momento della necessità)

I trattamenti sanitari obbligatori

Rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art.32) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti obbligatori ma la salute individuale prevale su quella collettiva quindi si può richiedere il danno (giudice ordinario)

Vaccinazioni obbligatorie → per i minori. Il genitore può opporsi ma deve fornire la prova delle specifiche ragioni che sconsigliano la vaccinazione

2 ipotesi:

genitore non assolve e non fornisce giustificazioni → sanzioni pecuniarie, il giudice minorile adotta provvedimenti idonei ma se la salute è pregiudicata il giudice dispone l’esonero

il genitore che non assolve non può portare i documenti alla scuola → l’esclusione dell’alunno non è automatica ma gli operatori scolastici devono segnalare la situazione all’autorità sanitaria per i provvedimenti

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