Oltre all’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto possono esistere enti di fatto ed enti che cioè non hanno ottenuto il riconoscimento.

Tradizionalmente le persone giuridiche sono distinte in: associazioni, in cui prevale l’elemento personale e la volontà è interna; fondazioni, in cui prevale l’elemento patrimoniale e la volontà è esterna e istituzioni.

L’origine delle associazioni è antichissima. Il Codex iuris canonici distingue tra associazioni private e pubbliche. Esse sono dotate di personalità giuridica ed i loro statuti vanno approvati dall’autorità ecclesiastica.

Sebbene abbia dei caratteri peculiari, l’associazione ecclesiastica non si sottrae alla disciplina legislativa in materia di associazioni: dunque le associazioni private sono in tutto regolate dalle leggi civili.

Anche se il riconoscimento da parte dell’autorità ecclesiastica e dello Stato costituisce una legittima aspettativa, le associazioni potrebbero preferire non ottenerlo per conservare una maggiore autonomia, e lo Stato non è obbligato a concederlo.

Le confraternite, infine, sono associazioni laicali tendenti a perfezionare la vita dei loro adepti e a promuovere il culto pubblico e la dottrina cristiana.

Le fondazioni sono persone giuridiche costituite da un complesso di beni destinati ad uno scopo di culto o beneficio, di pubblica o privata utilità. Nelle fondazioni la volontà è esterna, in quanto proviene dal fondatore.

Anche le fondazioni devono presentare i requisiti relativi al riconoscimento, che ha comunque natura discrezionale.

Sono fondazioni le chiese, i santuari, le fabbricerie, le fondazioni di culto e gli istituti per il sostentamento del clero.

Quanto alle chiese, la legge 222/1985, superando la distinzione tra chiese private e pubbliche, stabilisce che: “il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite di mezzi sufficienti per la manutenzione ed ufficiatura”.

Dunque anche le chiese private aperte al pubblico possono essere riconosciute. In proposito il codice civile stabilisce che gli edifici destinati all’esercizio del culto pubblico non possono essere sottratti a tale destinazione anche se appartengono a privati. Solo il vescovo può sottrarre la chiesa al culto divino. La requisizione, l’occupazione, l’espropriazione per pubblica utilità o la demolizione delle chiese non possono aversi se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

I santuari sono chiese molto importanti, in quanto per le immagini o le reliquie conservate sono mete di pellegrinaggio e di culto. Si differenziano dalle altre chiese solo perché nei Consigli di amministrazione vi è un maggior numero di componenti laici.

Le fabbricerie sono enti particolari, costituiti da una massa patrimoniale destinata alla manutenzione e conservazione di un edificio di culto di particolare importanza. Tale massa patrimoniale è gestita da un Consiglio di amministrazione composto di membri ecclesiastici e laici. Proprio la composizione mista del consiglio costituisce la caratteristica dell’istituto: i laici, infatti, volevano controllare il modo in cui gli ecclesiastici gestivano i soldi da loro raccolti per la costruzione di un edificio di culto.

Le fondazioni di culto sono persone giuridiche che hanno come base patrimoniale una massa di beni i cui redditi sono destinati in perpetuo a scopo di culto. I relativi beni e la loro destinazione, di solito, hanno origine in negozi di diritto privato, testamenti o donazioni. La legge 222/1985 dispone che le fondazioni di culto “possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione”.

Sono pubbliche le fondazioni di culto costituite dall’autorità ecclesiastica, private le altre anche se vanno comunque approvate dalla stessa autorità.

Sono diverse le fondazioni pie, che non sono autonome perché consistono in una massa di beni affidata da un disponente ad un ente ecclesiastico con l’onere di destinarne i redditi alla celebrazione di messe o ad altre funzioni sacre.

Secondo il Concordato del 1929, i seminari dipendevano solo dalla Santa Sede, mentre oggi dipendono dalla C.E.I. Il tipo di seminario prevalente è quello diocesano o interdiocesano, che prepara nuovi sacerdoti.

Quanto agli istituti per il sostentamento del clero, va ricordato che il fondo patrimoniale degli istituti diocesani è costituito dai beni già appartenenti agli enti beneficiali esistenti nella diocesi. Come l’istituto centrale, essi sono enti autonomi dotati di una propria personalità giuridica.

Le fondazioni possono nascere anche da un atto di autonomia privata, per lo più lasciti testamentari.

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