Per individuo in comunità separata comporta restrizione di libertà che però non deve incidere sui diritti fondamentali della persona → lo stato laico assicura l’assistenza spirituale a chi ne voglia fruire. Per ragioni organizzative l’assistenza è prestata con particolari modalità

Forze armate → legge 152/1961 – servizio pubblico svolto da cappellani militari che fanno parte delle forze armate. Direzione del servizio compete a ordinario militare con grado di generale con curia composta da vicario generale militare e 3 ispettori brigadiere generale. I cappellani prestano giuramento come da forze armate e hanno un rapporto di pubblico impiego. Per religioni diverse da cattolica possono richiedere assistenza dai loro ministri ma non c’è una figura stabile come quella cattolica. C’è libertà di esercizio del culto che può essere seguita nel posto dove si risiede o se non c’è si possono avere locali da adibire. Per le forze di polizia si hanno sacerdoti autonomi e non inseriti nel pubblico impiego. Possono essere nominati cappellani:

– sacerdoti con cittadinanza italiana

– che godono di diritti civili e politici

– con età superiore a 30 e inferiore a 65 anni

Il cappellano cura le attività pastorali e offre il suo sostegno. Le spese sono a carico del ministero dell’interno. Per agenti di polizia diversi da religione cattolica si ha diritto all’assistenza secondo le modalità previste per i militari

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