La tutela del patrimonio storico e artistico

Art.9.2 cost → affidata tutela del patrimonio storico e artistico alla repubblica → riforma del titolo V ha confermato che la tutela è potesta esclusiva dello stato mentre la valorizzazione è delle regioni, ma non ci sono norme certe sulla distinzione. Il ministero e le regioni provvedono aI beni appartenenti alla chiesa o altre confessioni, osservando le disposizioni stabilite dalle intese nell’accordo del 1984 → principio di cooperazione tra stato e confessioni.

Accordo 1984 → la santa sede e lo stato, nel rispettivo ordine, devono cooperare per la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni. Norme analoghe per altre confessioni

Il Concordato e il Trattato lateranensi

Il concordato lateranense non conteneva disposizioni per beni culturali. Nel trattato lateranense si segnalano:

– art.18 → garantisce la fruizione pubblica dei tesori d’arte di città del vaticano e palazzo lateranense e riserva alla santa sede l’accesso pubblico

– art.16.2 → la santa sede dà agli immobili l’assetto che crede

La riforma della P.A. e la cooperazione tra Stato e Chiesa

Collaborazione tra ministero e CEI → tutela dei beni culturali → nuova intesa del 2005 → la collaborazione si sviluppa a tre livelli:

– centrale → competenti ministero beni e attività culturali e presidente CEI e suoi delegati

– regionale → competenti direttori regionali e presidenti delle CEI regionali

– locale → competenti soprintendenti competenti e vescovi diocesani

Osservatorio centrale → composto da ministero e CEI a presidenza congiunta per verificare

Serie di principi:

– catalogazione beni

– beni mobili da mantenere nei luoghi di originaria collocazione

– interventi di conservazione da personale qualificato

– importanza sicurezza dei beni

– accesso e visita garantiti

Gli archivi e le biblioteche

Intesa 2000 tra ministero dell’interno e CEI → interesse storico per archivi con documenti di data anteriore a ultimi 70 anni e archivi di notevole interesse storico. La chiesa di impegna a consentire la consultazione al pubblico, lo stato si impegna a collaborazione tecnico-finanziaria per la gestione del patrimonio. Simile anche per le biblioteche.

Sanzioni penali à In caso di non ottemperanza sono comminate le pene dell’art.650 c.p., cioè l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Reato specifico:

– uso illecito dei beni

– collocazione o rimozione illecita

– inosservanza delle prescrizioni

– uscita o esportazione illecita

– violazioni in materia di ricerche archeologiche

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