<Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati> da esercitare <secondo le procedure, condizioni e finalità.. previste> dai Trattati. L’allora Trattato CE, ha <instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale delle Comunità e nella realizzazione dei compiti affidatile. L’equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni; esso impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta regola>.

Quell’equilibrio p da considerare violato sia quando un’istituzione affidi l’esercizio delle proprie prerogative ad altri, delegando poteri; sia quanto essa voglia estendere le proprie attribuzioni a discapito di quelle spettanti alle altri istituzioni.

Nel quadro delle rispettive attribuzioni, ciascuna istituzione gode di un potere di auto-organizzazione, che tanto le altre istituzioni, che gli Stati membri devono rispettare. L’autonomia che le istituzioni traggono dal potere di auto-organizzazione incontra un limite. Ad esempio il potere del Parlamento europeo di <garantire il proprio funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure> non può spingersi fino a vanificare le disposizioni dei Trattati che attribuiscono ad altri la competenza a decidere di aspetti del proprio funzionamento.

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