Invalidità per violazione degli impedimenti matrimoniali

Le varie figure di invalidità sono accomunate dall’attribuzione al pubblico ministero della legittimazione ad impugnare, in quanto egli è portatore di un interesse pubblico affinché questo vincolo, che l’ordinamento già inizialmente non permetteva di contrarre, venga estinto. Gli impedimenti che rendono invalido un negozio sono:

  1. minore età: è un matrimonio contratto dal minore di 18 anni, non autorizzato dal tribunale dei minori.

Legittimati a richiedere l’annullamento sono:

  • il pubblico ministero
  • ciascuno dei coniugi
  • i genitori del minore

L’azione non può più essere esercitata trascorso un anno da quando il minore diventato maggiorenne.

Per i genitori ed il pubblico ministero la decadenza si verifica prima se:

  • c’è stato concepimento o procreazione da parte del minore oppure il raggiungimento della maggiore età
  • il minore ha espresso la volontà di mantenere in vita il vincolo.
  1. Interdizione: un matrimonio è annullabile quando uno dei due sposi è interdetto per infermità di mente, in quanto c’è incapacità legale di uno degli sposi. Lo stesso vizio ricorre quando la pronuncia di interdizione è intervenuta dopo la celebrazione, ma il giudizio era già in corso in quel momento.
  • Legittimati ad impugnare il matrimonio sono a norma dell’art. 119 cc:
  • il pubblico ministero
  • il tutore
  • l’interdetto dopo aver riacquistato la capacità
  • tutti coloro che hanno un legittimo interesse

L’azione non può più essere esercitata se c’è stata coabitazione tra i coniugi per oltre un anno dalla revoca dell’interdizione. Si ritiene anche che dopo la revoca dell’interdizione, il matrimonio non potrà più esser impugnato dai legittimati diversi dai coniugi contro la volontà dello sposo che ha riacquistato la capacità. Il coniuge invece può farlo se non conosceva l’infermità mentale dell’altro.

  1. Mancanza della libertà di Stato: non possiede lo stato libero una persona vincolata da un valido matrimonio. Il matrimonio celebrato in difetto di libertà di stato è nullo, in quanto va contro il principio fondamentale di monogamia.

Legittimati a far valere la nullità sono:

  • il pubblico ministero
  • i coniugi stessi
  • il coniuge del primo matrimonio
  • gli ascendenti
  • tutti coloro che hanno un interesse legittimo.

L’azione è imprescrittibile per tutti legittimati.

Regole particolari si applicano in caso di matrimonio contratto dal coniuge dell’assente o dal coniuge del soggetto dichiarato morto presunto, nell’ipotesi in cui questo ritorni o risulti ancora in vita.

Nel primo caso il matrimonio non può esser impugnato finché dura l’assenza, nel secondo caso il matrimonio resta valido anche se il decesso del presunto morto si verifica dopo la celebrazione del secondo matrimonio.

  1. Delitto:il matrimonio contratto dal condannato per omicidio del coniuge di colui che ha sposato, è nullo. L’azione è imprescrittibile.

Legittimati all’impugnazione sono:

  • il pubblico ministero
  • gli ascendenti
  • i coniugi
  • tutti coloro che hanno un interesse legittimi
  1. Vincoli di parentela, affinità, adozione, affiliazione, intercorrenti tra i coniugi

Questi vincoli sono causa di nullità se non potevano essere rimossi prima della celebrazione mediante autorizzazione; in caso contrario producono l’annullabilità del matrimonio.

Nel primo caso l’azione può esercitarsi senza limiti di tempo, nel secondo (annullabilità) l’azione si prescrive in un anno dal momento della celebrazione.

Legittimati all’impugnazione sono:

  • il pubblico ministero
  • i coniugi
  • gli ascendenti
  • tutti coloro che hanno un interesse legittimo: ovvero quei soggetti che hanno un interesse che legittimo in ragione della loro posizione nell’ambito della famiglia: quindi, gli interessi tutelati devono essere prima di tutto inerenti a vincoli familiari, ma anche da interessi familiari morali o patrimoniali ritenuti socialmente meritevoli di tutela

 

Incapacità di intendere e di volere

I futuri coniugi, per poter contrarre matrimonio devono essere, oltre che capaci legalmente, anche pienamente capaci di intendere e di volere. La mancanza della capacità di intendere e di volere di un coniuge, al momento della celebrazione, rende annullabile il negozio.

La causa dell’incapacità può essere solo momentanea o destinata a durare nel tempo.

Legittimato all’impugnazione è solo il coniuge che si è trovato in stato d’incapacità. L’azione non può più essere esercitata se c’è stata convivenza da parte dei coniugi per oltre un anno dal momento in cui la piena capacità è stata acquistata (120 cod civ).

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