Supponendo che il licenziamento sia stato ravvisato da un giudice privo di giustificato motivo, è necessario stabilire quali siano le conseguenze che si ricollegano a questa eventualità e, quindi, il regime sanzionatorio applicabile. Si presenta qui la nota distinzione tra:

  • tutela reale, prevista dall’art. 18 St. lav. Essa, rappresentando la forma di tutela più protettiva, si applica alle imprese che superano una minima sogliadi dimensione, misurata dal numero di dipendenti in organico:
    • nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.
    • nelle unità produttive inesistenti nell’ambito del territorio comunale.
    • nelle imprese che occupano più 60 dipendenti a livello nazionale.

In forza della l. n. 108 del 1990, la tutela in questione è stata estesa, oltre che sotto il profilo delle dimensioni dell’impresa, anche ai datori di lavoro non imprenditori.

  • tutela obbligatoria, prevista dall’art. 8 della l. n. 604 del 1966 come sistema residuale. Tale differenza, interamente incentrata sulla consistenza occupazionale dell’impresa, viene attualmente assai discussa, dal momento che in molti casi il numero dei dipendenti non rappresenta un indice affidabile della consistenza economica dell’impresa.

Venendo esclusa la tutela reale, comunque, è applicabile la tutela obbligatoria ex art. 8 della l. n. 604 del 1966, e questo anche per le c.d. organizzazioni di tendenza, ossia per i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione oppure di religione o di culto

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