L’organizzazione sindacale assume rilevanza, oltre che a livello di ca­tegoria, anche a livello aziendale.

Le commissioni interne

Subito dopo la caduta del sistema corporati­vo con il patto Buozzi-Mazzini, del 1943, furono costituite le commissio­ni interne, che venivano elette dai dipendenti di una determinata azienda, con votazione separata degli impiegati e degli operai.

Con raccordo interconfederale del 1953 alle commissioni interne fu preclusa la contrattazione collettiva, ciò che contribuì alla crisi di questo organismo.

Le SAS

Non riuscì il tentativo, soprattutto della CISL, di costituire le sezioni aziendali dei sindacati di categoria (SAS).

I consigli dei delegati

Nel periodo del 1968, in cui si ebbe una forte partecipazione della base operaia, furono costituiti i consigli dei delegati, eletti da gruppi omogenei all’interno dell’azienda, che si collocavano del tutto fuori dell’organizzazione sindacale di categoria e confederale.

Le rappresentanze sindacali aziendali

Con l’art. 19 dello statuto dei lavoratori il legislatore mirò a collegare gli organismi sindacali aziendali con l’organizzazione sindacale a più ampio livello, disponendo che le rappresentanze sindacali aziendali si formasse­ro nell’ambito dei sindacati aderenti alle con­ federazioni maggiormente rappresentative o firmatari di contratti nazio­nali o provinciali applicati in azienda.

Le modifiche a seguito del referendum

Con il referendum dell’11 lu­glio 1995 cadde il criterio della rappresentatività derivata e si affermò il riferimento ai sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali e provinciali; ne è derivato che le rappresentanze sindacali si possono for­mare nell’ambito dei sindacati firmatari di contratti collettivi anche azien­dali applicati in azienda.

Sindacati firmatari

Per firmatari devono intendersi i sindacati che ab­biano partecipato alla stipulazione dei contratti collettivi.

Questioni di costituzionalità

La corte costituzionale ha escluso il contrasto del favore accordato ai sindacati maggiormente rappresentativi con il principio dell’ eguaglianza giuridica che ammette norme differenziate in presenza di situazioni diverse come quelle in cui si trovano i sindacati maggiormente rappresentativi rispetto agli altri sinda­cati.

Il contrasto è stato negato anche con riguardo all’art. 39 co. 4 cost., il quale fissa un criterio diverso da quello della maggiore rappresentatività, ma soltanto per la stipulazione dei contratti collettivi con efficacia genera­le, non anche per la formazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Le rappresentanze sindacali unitarie

Poiché i sindacati stipulanti i contratti collettivi applicati in azienda possono essere più di uno, anche le rappresentanze sindacali aziendali potrebbero essere plurime. Tuttavia, la tendenza è quella dell’unitarietà mediante l’istituzione delle rappresentanze sindacali unitarie formate per 2/3 su base elettiva e per 1/3 su designazione degli stessi sindacati stipulanti.

Le prerogative dei sindacalisti interni

Ai sindacalisti interni sono riconosciute determinate prerogative, come il nulla osta per il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra, il ricorso speciale per la reintegra nel posto di lavoro in ca­so di licenziamento, i permessi retribuiti e non retri­buiti.

Utilizzo dei permessi e limiti dei diritti di critica

Sul corretto utilizzo di tali permessi è precluso ogni controllo del datore; dalla giurisprudenza viene però individuata una giusta causa di licenziamento nell’utilizzo dei permessi per ragioni perso­nali. Nell’e­sercizio dell’attività sindacale è riconosciuto al sindacalista interno il dirit­to di critica, purché non determini calunnia o diffamazione o comunque pregiudizio al prestigio dell’impresa e dei rappresentanti della stessa.

I poteri delle rappresentanze aziendali

Le rappresentanze sindacali a­ziendali hanno diritto a spazi per l’affissione di notizie sindacali o di lavo­ro, a locali dove riunirsi, con destinazione stabile nelle aziende con più di 200 dipendenti. Esse, inoltre, possono indire – ai sensi degli artt. 20 e 21 st. lv. -, as­semblee, retribuite fino ad un massimo di 10 ore all’anno, e referendum. Infine possono stipulare contratti collettivi aziendali ma non possono concordare con il datore gli aspetti essenziali dei rapporti individuali di lavoro.

L’ambito di applicazione. Le rappresentanze sindacali aziendali si possono costituire soltanto nelle unità produttive con più di quindici di­pendenti – cinque nel settore dell’agricoltura -, appartenenti ad imprese, con esclusione dei datori non imprenditori (art. 35 st.lv.). Una tale limita­zione ha suscitato critiche e dubbi di costituzionalità.

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