Prendiamo ora in esame, tra i rapporti di lavoro associato, il lavoro dei soci delle cooperative di produzione e lavoro. In questi casi, la prestazione di lavoro viene svolta nell’ambito di società cooperative costituite allo scopo di svolgere un’attività economica organizzata per il mercato, mediante l’utilizzazione del lavoro dei soci, i quali sono obbligati alla prestazione per l’attuazione dello scopo proprio dell’impresa cooperativa. La legge 142 del 2001 ha assimilato il socio lavoratore al prestatore di lavoro subordinato.

Il socio lavoratore oltre a partecipare alla gestione ed al rischio d’impresa -contribuendo anche alla formazione del capitale sociale- mette a disposizione la propria capacità professionale “anche in relazione allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili”.

L’art. 9 della L. n. 30 del 2003 ha modificato alcune disposizioni della L. 3 aprile 2001, n.142 sul socio di cooperativa della quale, in sostanza, tende a stravolgere il significato. Viene infatti escluso che il rapporto di lavoro del socio sia «distinto» da quello associativo; l’esercizio dei diritti sindacali di cui al titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300 viene subordinato alle determinazioni di accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo ed i sindacati comparativamente più rappresentativi; si dispone che il recesso sia regolato dagli artt. 2526 e 2527 c.c.; le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica vengono sottratte alla competenza del giudice del lavoro ed affidate a quella del tribunale ordinario.

Sulla scia della legge quadro sul volontariato, la legge del 1991 prevede le cooperative sociali, il cui scopo, come la legge stessa cita, è “la promozione e l’integrazione sociale dei cittadini”, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di attività economiche finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (es.: tossici, alcolisti, invalidi, minori con situazioni di difficoltà familiare, etc.).

I rapporti associativi in agricoltura presentano, invece, un valore ormai quasi esclusivamente storico, in quanto sono stati sostituiti nella pratica, e nella legislazione stessa, dall’affitto di fondi rustici.

Con le leggi del ’64 e del ’82 sono scomparsi la colonìa parziaria, la soccida e la mezzadria.

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