Si può concludere che, la collaborazione del prestatore nell’impresa qualifica la subordinazione ed essa funge anche come criterio per l’individuazione della causa del contratto.

Per qualificare il rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, occorre, però, verificare il requisito della continuità come situazione di dipendenza funzionale alla collaborazione nell’impresa: si perviene, così, ad una qualificazione dalla rilevazione del comportamento di fatto delle parti, nella fase di attuazione. Per qualificare il rapporto, cioè, bisogna interpretare il contratto che lo regola.

Si può convenire che l’inserzione del prestatore nell’organizzazione aziendale sia un sicuro indice di collaborazione (ad es.: osservanza degli orari di lavoro), ma non che abbia valore assoluto. Non si può dire, infatti, che la collaborazione e la subordinazione siano la necessaria conseguenza dell’inserzione nell’azienda e del vincolo dell’orario. Altrimenti qualsiasi tipo di prestazione di lavoro resa ad un’impresa risulterebbe necessariamente di natura subordinata.

In effetti, l’inserzione del prestatore nell’organizzazione aziendale si può avere sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche nel lavoro autonomo: si tratta di un elemento di atipicità riconosciuta all’autonomia delle parti nei contratti.

L’art. 409 n. 3 c.p.c. ha disposto l’equiparazione dei rapporti di lavoro autonomo (contratto di agenzia, rappresentanza commerciale…) al rapporto di lavoro subordinato limitatamente alla disciplina processuale e della composizione anche stragiudiziale delle controversie tra loro, quando la prestazione d’opera è caratterizzata da un’attività prevalentemente personale continuativa e coordinata ma non subordinata di collaborazione all’impresa. Per questo motivo, il legislatore, infatti, nel 1973, ha riconosciuto l’inserzione come elemento tipico ma non esclusivo della subordinazione.

Nel contratto di lavoro coordinato ma non subordinato (c.d. parasubordinato) viene soddisfatto un interesse dell’imprenditore. Questo interesse:

– è continuativo sul piano della ripetizione nel tempo delle singole prestazioni di risultato,

– è discontinuo sul piano della disponibilità del lavoratore: si dice che il lavoratore, nella prestazione d’opera coordinata e continuativa, non è vincolato a tenersi a disposizione del committente, benché la sua attività sia collegata stabilmente al ciclo produttivo dell’azienda.

Questo contratto permette all’impresa maggiore flessibilità.

L’utilità e l’attuale significato della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: gli effetti diretti ed indiretti del rapporto di lavoro subordinato

Locatio operis e operarum hanno una regolamentazione molto differenziata.

Lo Statuto protettivo del lavoratore subordinato tende alla tutela di molti interessi (per questo è spesso conveniente essere subordinati). Da questa tutela discendono due tipi di effetti:

Effetti diretti: incidono sul contenuto del rapporto (es.: retribuzione equa, ferie, TFR, diritti sindacali)

Effetti indiretti: incidono sui presupposti e sulle conseguenze della stipulazione del contratto di lavoro (ha rilevanza previdenziale, amministrativa e penale)

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