I criteri ermeneutici. Per quanto riguarda l’interpretazione, valgono i criteri ermeneutici generali, quelli determinati dall’art. 12 delle preleggi, quali il criterio letterale, estensivo, restrittivo, sistematico, di analogia del­la legge e di analogia del diritto.

L’interpretazione evolutiva e mutamenti normativi. Particolare importanza assume la c.d. in­terpretazione evolutiva; in realtà l’evoluzione riguarda il contenuto stesso della disposizione da interpretare, che cambia in ragione di mutamenti normativi o economico-sociali. I primi, pur se relativi ad altri campi, possono ripercuotersi sulla specifica disposizione da interpretare: si pensi all’in­fluenza dello statuto dei lavoratori sul significato delle norme del codice civile in materia di lavoro. Per la rilevanza dei mutamenti economico sociali sul significato della formula normativa, si può richiamare l’art. 36 co. 1 cost. che nel fare rife­rimento alla retribuzione sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa rinvia a valori sociali ed ambientali in continua evoluzione.

Giurisprudenza e fonti extralegislative. Tra le fonti extralegislative, particolare importanza ha assunto l’ elaborazione giurisprudenziale, sia della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sia della Corte di cassazione co­me degli stessi giudici di merito.

Alla Corte costituzionale si deve l’eliminazione dei limiti penali allo sciopero e l’elaborazione dei requisiti di esercizio del diritto; alla giuri­sprudenza ordinaria, sia di merito che di legittimità, si deve l’individua­zione, non senza contraddizione, delle modalità di formazione e dei limiti di efficacia dei contratti collettivi attuali.

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