Il diritto del lavoro non è il diritto di tutti i lavoratori, ma il diritto dei soli lavoratori subordinati. La subordinazione, pertanto, è la fattispecie di accesso alla normativa protettiva, nella quale il diritto del lavoro consiste.

Occorre tuttavia comprendere chi sia concretamente il lavoratore subordinato o dipendente. Anzitutto, il pensiero si rivolge alle figure sociali tipiche della subordinazione, ovvero a quelle versanti in tendenziali condizioni di debolezza (es. operaio, impiegato). L’equazione fra lavoratore subordinato e lavoratore debole, tuttavia, incontra una serie di smentite:

  • esistono figure di lavoratori subordinati non assimilabili, per debolezza, agli altri lavoratori (es. dirigente).
  • esistono figure di lavoratori non subordinati che sono deboli quanto i subordinati, essendo connotati da una condizione di dipendenza economica (es. agenti di commercio).

Guardare al dato della debolezza economico-sociale, quindi, è ingannevole, in quanto esistono molte sfasature fra dette aree. Come è solita afferma la Corte di Cassazione, infatti, ogni attività lavorativa umano può essere resa tanto in forma autonoma, quanto subordinata: l’una o l’altra qualificazione viene a dipendere da come tale attività è stata resa in concreto.

Occorre pertanto andare alla ricerca della nozione giuridica di lavoratore subordinato. Tale nozione ci viene fornita dal codice civile, e in particolare dall’art. 2094, che ha offerto un riferimento unitario e aggregante a tutto il diritto del lavoro. Il merito di tale acquisizione deve essere principalmente ascritto alla dottrina (Barassi), che, a partire dalla nozione di locatio operarum, ha contribuito ad enucleare una definizione nuova, più adeguata alla dirompente realtà del lavoro di massa nell’industria. Nella locatio operarum, infatti, pur essendo presente l’elemento della deduzione di un’attività lavorativa continuativa, era assente l’elemento della sottoposizione del lavoratore al potere direttivo dell’imprenditore, che invece ha acquisito un ruolo assolutamente centrale nella nozione giuridica di lavoro subordinato.

Non si deve quindi pensare che l’enucleazione della figura del lavoratore subordinato fosse soltanto nell’interesse dei lavoratori. Essa, infatti, ha corrisposto anche agli interessi degli imprenditori, che erano alla ricerca di una forma giuridica solida che consentisse loro di procurarsi stabilmente ciò di cui aveva bisogno, ossia la forza-lavoro, senza dover ricorrere a continue contrattazioni, ad esempio, con lavoratori autonomi fornitori di servizi. La storia del lavoro subordinato, quindi, è quella di una mutua convenienza:

  • quella del lavoratore, a veder finalmente consacrata la propria posizione economico-sociale ed a fruire, a partire da quella, di un’azione di riequilibrio affidata alla legislazione sociale e all’azione sindacale.
  • quella dell’imprenditore, a poter consolidare in una forma giuridica riconosciuta la propria posizione di supremazia gerarchica nell’impresa (art. 2086), funzionale al perseguimento dell’interesse economico di questa.
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