Il lavoro familiare e l’impresa familiare prevista dall’art. 230 bis c.c.

Il lavoro familiare, dove le prestazioni erano dovute in forza di un vincolo familiare, erano assimilate ad una prestazione gratuita.

Con la riforma del diritto di famiglia si è ormai superato il concetto di gratuità del lavoro familiare: “il lavoro prestato in modo continuativo nell’ambito della famiglia o dell’impresa famigliare” è un rapporto di tipo associativo “salvo che sia configurabile diversamente”. All’attività di lavoro familiare corrisponde:

il diritto al mantenimento

la partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione al lavoro prestato

l’equivalenza uomo-donna

diritto di partecipazione alle decisioni

diritto alla liquidazione alla cessazione

diritto di prelazione sull’alienazione dell’azienda

I rapporti associativi. La prestazione di lavoro nei contratti di società; l’associazione in partecipazione; gli amministratori di società

Simili rapporti non sono riconducibili alla subordinazione, in quanto l’elemento causale non è determinato dallo scambio tra prestazione e retribuzione, ma da tre fattori:

esercizio comune di un’attività economica

comune assunzione del rischio d’impresa

comune scopo di lucro

L’art. 2263 stabilisce che per il socio d’opera la ripartizione dei guadagni è decisa secondo equità dal giudice.

Secondo lo schema dell’associazione in partecipazione, la gestione dell’impresa (o dell’affare) spetta all’associante, mentre l’associato partecipa agli utili (e, salvo patto contrario, alle perdite), con o senza vincolo di subordinazione, avendo anche diritto al resoconto (l’interesse è comune ad associato ed associante).

La distinzione è chiara. Il socio d’opera si obbliga a prestare il proprio lavoro senza vincolo di subordinazione ed è titolare degli stessi poteri di amministrazione e decisione degli altri soci; nell’associazione in partecipazione ugualmente l’associato presta la sua collaborazione all’impresa o all’affare dell’associante, ma per un interesse che non è esclusivo di quest’ultimo, bensì comune a entrambi

Abbiamo infine gli amministratori di società (“gruppo D” di economia e gestione delle imprese), che possono o meno essere dei soci, ma sempre titolari di un rapporto organico con la società e la cui posizione può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società stessa.

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