Non rientrano tra le fonti obiettive del diritto del lavoro gli usi azien­dali. Secondo un orientamento costante della giuri­sprudenza per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla catego­ria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata, che si realizza attraverso la mera reiterazione dei comporta­menti posti in essere spontaneamente. Gli usi aziendali, se più favorevoli ai lavoratori, prevalgono sui contratti collettivi, inserendosi direttamente nel contenuto dei contratti individuali.

L’esistenza di un uso aziendale deve essere accertata dal giudice di merito nell’ambito del complessivo comportamento datoriale e dell’atteg­giamento dei lavoratori, da cui possa individuarsi l’intento delle parti dei rapporti individuali. L’uso aziendale agi­sce con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Occorre, tuttavia, che l’ac­cordo, anche tacito, stipulato dal datore di lavoro sia avvenuto con la par­tecipazione di un rappresentante sindacale; altrimenti l’accordo assume il valore di un contratto individuale di lavoro.

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