Dato che l’orario legale, sia normale che massimo, viene previsto unicamente su base settimanale, rimane aperta la questione dell’orario giornaliero. Il problema si pone non tanto per l’orario normale, quanto per quello massimo, il quale, secondo la Costituzione, deve essere espressamente stabilito. Sebbene allo stato attuale non vi siano dubbi che il limite precedente di otto ore non esiste più, ferma restando la facoltà dei contratti collettivi di reintrodurlo, alla luce del d.lgs. n. 66 del 2003 un limite alla durata massima giornaliera della prestazione di lavoro deriva indirettamente dalla previsione (art. 7) di un diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Ne deriva quindi che la prestazione giornaliera non può svolgersi per più di tredici ore giornaliere.

La disposizione dell’art. 7, tuttavia, è inserita dall’art. 17 co. 1 (modificato dalla l. n. 133 del 2008 in senso ulteriormente flessibilizzante) fra quelle che possono essere derogate <<mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative>>, oppure mediante contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Risulta quindi chiaro che neppure il diritto a undici ore di riposo è previsto come un diritto immancabile

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