Per rafforzare la protezione dei lavoratori, lo Statuto dei lavoratori ha delineato un insieme di protezioni che mirano a consolidare il tasso di effettività del diritto di sciopero:

  • da un lato, garantendo il lavoratore contro qualsiasi forma di discriminazione causata dalla sua partecipazione ad uno sciopero.
  • dall’altro, consentendo alle associazioni sindacali di reagire in prima persona contro i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero .

Mentre per ciò che concerne le condotte miranti a disincentivare la partecipazione ad uno sciopero o, addirittura, a punirla, non vi sono incertezze di sorta circa il carattere antisindacale , più controversa è la questione delle possibili reazioni datoriali rivolte a contrastare gli effetti concreti (es. blocco di attività) dello sciopero. A tale riguardo, la giurisprudenza è solita ritenere:

  • illecito il crumiraggio esterno, ossia l’assunzione ad hoc di altri lavoratori per far svolgere loro le mansioni affidate agli scioperanti.

lecito il crumiraggio interno, ossia l’affidamento di quelle mansioni a lavoratori già in servizio, ma non prendenti parte allo sciopero

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