Visto che il modello rigido sopra descritto presentava l’inconveniente di un possibile eccesso di rigidità, la legge ha introdotto varie eccezioni le quali hanno dato luogo ad uno scenario più composito di rapporti tra le fonti, caratterizzato, in generale, da una maggiore flessibilità. Al modello flessibile può essere ascritto anche il modello della contrattazione autorizzatoria , che pure non dà luogo a deroghe in senso proprio, limitandosi a governare l’accesso a tipologie contrattuali differenziate dal modello standard.

In generale, comunque, sono apparse nell’ordinamento numerose disposizioni di legge derogabili anche in peius da parte dei contratti collettivi. Spesso si tratta di disposizioni che fanno salve diverse , e non più favorevoli , previsioni da parte dei contratti collettivi, ove l’aggettivo diverso deve di solito intendersi come rivolto a salvare anche eventuali sconvolgimenti contrattuali di carattere peggiorativo.

La legislazione più recente rivela una tendenza alla diffusione del modello in discorso, da cui discende la sempre più frequente acquisizione, da parte del contratto collettivo, di un potere di deroga quasi normale nei confronti della legge. È evidente, peraltro, che quanto più queste ipotesi crescono di numero e di importanza, tanto più diviene decisiva la verifica della rappresentatività del soggetto sindacale abilitato all’esercizio del potere derogatorio in questione.

Sono comunque da tener presenti due elementi paradossali:

  • l’espressione più completa di una flessibilità nel rapporto tra legge e contratto collettivo è attualmente offerta proprio dal settore nel quale la legge, storicamente, aveva una sovranità pressoché assoluta, ossia il lavoro pubblico. In tale ambito, al contratto collettivo viene attualmente conferita un’illimitata facoltà di deroga, anche in peius, nei riguardi di norme di legge, a meno che queste non abbiano disposto espressamente in senso contrario.
  • si riscontrano disposizioni di legge inderogabili anche in melius da parte del contratto collettivo. Trattasi di ipotesi nelle quali la legge ha ravvisato la presenza di tali ragioni di interesse generale (es. contenimento dei costi), da giustificare l’imposizione di tetti alla contrattazione collettiva.

In conclusione, appare chiaro che il sistema delle fonti versa in una fase di ambigua transazione, caratterizzata dalla persistente dominanza del modello rigido, incentrato sull’inderogabilità in peius, ma anche dalla comparsa, a fianco di esso, di un modello flessibile.

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