Il nuovo testo dell’articolo 117 dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto:

  1. della costituzione,
  2. nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
  3. degli obblighi internazionali.

Tali limiti valgono sia per la legge statale, sia per la legge regionale. Ciò non esclude il fatto che le leggi regionali incontrano limiti ulteriori, attinenti essenzialmente alla tematica della trasversalità.

1. Il limite del rispetto della costituzione.

L’articolo 117 comma 1 fa riferimento innanzitutto, al limite del rispetto della costituzione. Si ritiene che al rispetto della costituzione possono specificatamente essere ricondotti:

a) il limite dell’unità ed indivisibilità della Repubblica, sancito dall’articolo 5;

b) il limite del territorio in base al quale la regione non può approvare leggi che si riferiscano e producono effetti fuori dal suo territorio, nonchè lo specifico limite dell’articolo 120, per cui la regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l’esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale;

c) il limite della copertura finanziaria sancita dall’articolo 81 secondo cui ogni legge che porti il nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, il quale va oggi integrato con riferimenti al rispetto di alcuni stringenti parametri indicati dalla normativa comunitaria al fine di garantire l’equilibrio finanziario dei sistemi nazionali dell’unione europea nel suo complesso, (cosiddetto patto di stabilità);

d) il limite della legislazione statale nelle materie esclusive trasversali, cosiddetto limite della trasversalità, invocabile coe pararmetro interposto, per la verifica della conformità della legge regionale all’articolo 117.

e) il limite degli statuti regionali, i quali condizionano la legislazione regionale possono operare nei confronti di quest’ultimo come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, eventualmente introdotto per violazione dell’articolo 123.

2. Il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

Per quanto riguarda i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario è stata da più parti evidenziata, la scarsa innovatività della disposizione costituzionale, avendo essa soltanto confermato ed esplicitato le premesse e l’evoluzione di tutto il processo di integrazione europea.

In particolare sembra condividere la ricostruzione per cui è l’articolo11 arappresentare il fondamento e la base legale dell’efficace caratteristica dell’ordinamento comunitario avendo l’articolo 117 soltanto un ruolo rafforzativo di tale garanzia.

L’articolo 117 non comporta alcuna variazione in ordine al potere riconosciuto ai giudici di disapplicare le norme interne contrastanti.

3. Il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Al riguardo deve essere ricordata legge n.131 del 2003 che li ha identificati con quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale, generalmente riconosciute di cui all’articolo 10, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all’articolo 11, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

Appare preliminarmente necessario distinguere diversi tipi di norme internazionali che possono venire in rilievo:

a) le norme consuetudinare generalmente riconosciute;

b) le norme consuetudinari non generalmente riconosciute che riguardino i rapporti tra Italia e un altro stato;

c) le norme pattizie.

Come riferimento alle ipotesi a) si conferma la qualificazione come norme interposte delle norme create in via indiretta sulla base del meccanismo automatico previsto dall’articolo 10. L’ipotesi b) afferma che le norme consuetudinare che riguardano soltanto i rapporti tra l’italia e altri Stati necessitano di norme interne di recepimento. L’ ipotesi c) relativa alle norme pattizie afferma che sono esterne all’ordinamento nazionale e non sono in grado di produrre autonomamente effetti nel nostro ordinamento.

La produzione di effetti nel nostro ordinamento avviene mediante norme interne non scritte in via indiretta, nel caso dell’ordine di esecuzione, o mediante norme scritte nel caso di esecuzione mediante un atto fonte interno le cui disposizioni riproducano il testo delle clausole contenute nel trattato, (cosiddetta legislazione parallela).

Gli accordi in forma semplificata

Quanto agli accordi in forma semplificata si deve escludere che essi ove non recepiti con legge statale o con atto ad esse equiparato possono limitare la potestà legislativa del Parlamento e quella delle regioni. In altre parole qualora il governo decide di dare esecuzione all’accordo con atto privo di forza di legge, l’obbligo internazionali, così contratto, non sarebbe in grado di vincolare ai sensi dell’articolo 117, la produzione legislativa interna di un atto subordinato alla legge non può vincolare quest’ultima.

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