La costituzione italiana non contiene disposizioni particolari che disciplinino la promulgazione delle leggi costituzionali, quindi in linea generale si considerano applicabili quelle delle leggi ordinarie artt. 73-74.

Art.73: secondo cui “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.”

Art.74: secondo cui “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.”

Quest’ultimo è di poco sicura applicabilità in riferimento alla possibilità del potere presidenziale di rinvio delle leggi costituzionali.

Prima di tutto, bisogna esaminare se esistono dei casi nei quali la promulgazione delle leggi costituzionali possa, essere rifiutata in assoluto dal Presidente della Repubblica.

In analogia con quanto si sosterrà con le leggi ordinarie, anche in quelle costituzionali è prevista la possibilità di rifiuto della promulgazione, in caso:

  • di legge cosiddetta inesistente
  • oppure quando la promulgazione comporta la possibilità di far valere nei confronti del presidente della repubblica la responsabilità per alto tradimento, o per attentato alla costituzione, art.90.
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