La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, secondo le interpretazioni più autorevoli, si basa sulla differente considerazione che lo Stato dà alle attività giuridicamente rilevanti, cioè sull’immediatezza o meno del loro collegamento con l’interesse generale. Tale distinzione è ancora valida ma il criterio discriminatorio è posto semplicemente nella derogabilità o meno delle norme che si applicano ai casi concreti: se le norme sono inderogabili siamo normalmente nell’ambito del diritto pubblico, mentre se non sono inderogabili siamo nell’ambito del diritto privato.

Mentre il diritto privato è formato principalmente da due grandi branche, unificate nel codice civile del 1942, ovvero il diritto civile e il diritto commerciale, il diritto pubblico viene suddiviso in:

  • diritto pubblico interno: consiste nel diritto che ha per oggetto il diritto dello Stato nel proprio ambito. A sua volta si suddivide in:
    • diritto costituzionale: contiene i principi fondamentali su cui poggia lo Stato e quelli che regolano i rapporti tra tale Stato e i privati.
    • diritto amministrativo: concerne l’organizzazione delle attività della pubblica amministrazione e i rapporti di essa con i privati.
    • diritto finanziario: comprende le norme che regolano la raccolta, la gestione e l’erogazione dei mezzi economici necessari agli enti pubblici.
    • diritto tributario: regola i rapporti tra i privati e gli enti pubblici in relazione all’imposizione e alla riscossione dei tributi.
    • diritto penale: comprende il complesso delle norme di comportamento che, se violate, prevedono la sanzione speciale della pena.
    • diritto processuale: contiene le norme di organizzazione e di funzionamento dell’amministrazione della giustizia e dunque, attenendo a tutto il diritto sostanziale, è suddiviso in diritto processuale civile, in quello penale, in quello del lavoro, in quello amministrativo, in quello tributario e in quello costituzionale.
    • diritto fallimentare: disciplina i procedimenti a carico degli imprenditori commerciali.
    • diritto ecclesiastico: disciplina i rapporti fra lo Stato e le Chiese, sia cattolica sia acattolica.
  • diritto internazionale (pubblico): consiste nel diritto che considera i rapporti fra Stati diversi, accomunati però dall’ordinamento che è espressione della comunità degli Stati. Al suo interno troviamo le stesse distinzioni esistenti nel diritto di ogni Stato. Una parte di tale diritto, col tempo divenuta indipendente, è il diritto comunitario, che descrive i rapporti fra gli Stati membri della Comunità europea.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento