Al fine di meglio individuare i suddetti principi fondamentali desumibili della legislazione statale vigente, il richiamato articolo della legge suddetta, prevede altresì che per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all’entrata in vigore delle leggi e dei principi fondamentali, il governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti.

La scelta della delegazione legislativa seppur prevista in via transitoria, è stata fortemente criticata dalla dottrina.

La corte costituzionale ha ritenuto che della delega debba darsi una lettura minimale, nel senso che è soltanto un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza comunque costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali inerzia del legislatore regionale.

Ora bisogna affrontare il problema dell’inerzia del legislatore regionale nell’adozione della normativa di dettaglio occorre chiedersi se lo Stato, in questo caso, possa dettare, oltre ai principi fondamentali, anche norme di dettaglio cedevoli, vale a dire norme destinate a rimanere in vigore fino a quando ciascuna regione non avrà esercitato la propria competenza in materia.

Attualmente la risposta sembra essere di segno negativo, in quanto la nuova formulazione dell’art.117, esprime l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. La corte costituzionale ha altresì affermato l’illegittimità di interventi dello stato mediante regolamenti autorizzati o di delegificazione, nelle materie di competenza concorrente.

Il discorso va diversamente impostato come riferimento alle leggi statali adottate prima della riforma del titolo V, e conforme al vecchio riparto delle competenze. La corte costituzionale ha chiaramente affermato che le leggi statali continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore delle competenti disposizioni regionali

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