I casi di riserva di legge d’assemblea non sono soltanto quelli previsti dall’articolo 72, aquesti costituiscono un limite minimo, tale da consentire ai regolamenti parlamentari la possibilità di ampliare la gamma dei casi previsti dalla citata norma costituzionale. I regolamenti parlamentari che possono in positivo “stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni”, si deve ritenere che tale facoltà ricomprenda anche la possibilità di stabilire in negativo, in quali casi tale deferimento escluso. Occorre pertanto esaminare i regolamenti parlamentari abbiano ampliato i casi di riserva di legge all’assemblea.

Due casi ulteriori di riserve di legge all’assemblea:

  • disegni di legge di conversione dei decreti legge
  • i disegni di legge rinviati alle camere dal presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 della costituzione. Il regolamento della Camera impone l’assegnazione in sede referente dei suddetti disegni di legge che devono essere dunque esaminati secondo il procedimento normale.

Il regolamento della Camera contiene una norma di carattere generale in tema di riserva di legge d’assemblea. Esso stabilisce infatti che quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, il presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una commissione permanente o speciali in sede legislativa, per l’esame e l’approvazione. Questa disposizione consente di ampliare i progetti di legge con riserva d’assemblea, ma attribuisce anche al presidente della Camera il potere di stabilire quando un progetto debba essere assegnato in sede legislativa.

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