Bisogna considerare l’ipotesi di antinomia tra atti normativi, disposizioni o norme, aventi lo stesso grado gerarchico. In questo caso soccorre il criterio cronologico, in base al quale la norma successiva nel tempo, prevale sulla norma anteriore di pari grado: tale fenomeno si designa con il termine abrogazione.

L’articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, è intitolato per l’appunto “abrogazione delle leggi”. L’abrogazione può essere di tre tipi:

  • abrogazione espressa: solo quando la legge successiva espressamente disponga l’abrogazione di quella precedente o di soli alcuni articoli
  • tacita: manca una dichiarazione espressa di abrogazione e deve necessariamente sussistere una situazione di incompatibilità tra norme.
  • per nuova disciplina di una materia: manca una dichiarazione espressa di abrogazione ma non deve necessariamente sussistere una situazione di incompatibilità tra norme, quando una legge regoli per intero una materia già regolata da un’altra legge anteriore

Il presupposto di tali abrogazioni è il criterio cronologico, in base al quale, tra due norme di pari grado tra loro contrastanti prevale quella successiva nel tempo. per quanto riguarda l’abrogazione tacita il principe cronologico funziona solo in modo relativo, nel senso che può prevalere anche un diverso criterio, quello di specialità, in base al quale la norma anteriore speciale non viene abrogata da una norma posteriore generale. Tuttavia il nocciolo del problema risiede sempre nel problema dell’ interpretazione della norma posteriore. Dall’osservazione della realtà dei fatti il rapporto tra la norma anteriore speciale ed una regola posteriore generale, esclude nella maggior parte dei casi fino a prova contraria la finalità di abrogazione della prima regola da parte della seconda.

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