La nozione di imprenditore ci viene data dall’art. 2082 che lo definisce come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dato che la nozione di imprenditore e di impresa sono correlative, risulta evidente che il termine attività nominato dall’articolo consista essenzialmente nell’impresa.

L’impresa richiede il concorso delle seguenti caratteristiche:

  1. l’esercizio di un’attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
  2. l’esercizio di un’attività economica che deve essere organizzata.
  3. l’esercizio di un’attività economica che deve essere svolta in modo professionale.

(1) L’attività economica è l’attività diretta alla creazione di nuova utilità, ovvero di nuova ricchezza, che tuttavia non si ha solo quando si creino nuovi beni, ma anche quando si aumenti il valore dei beni esistenti.

Come evidenziato dall’art. 2082 tale attività economica, che ovviamente deve essere lecita, può essere alternativamente:

  • diretta alla produzione di beni e servizi, caso in cui l’attività può assumere il carattere di impresa solo a condizione che i beni e i servizi non abbiamo carattere squisitamente intellettuale (art. 2238), ma siano invece volti a soddisfare il bisogno altrui.
  • diretta allo scambio di beni e servizi, caso in cui caso in cui l’attività assume sempre il carattere di impresa.

(2) L’attività economica dev’essere organizzata, ovvero svolta da un complesso di persone ordinate dall’imprenditore. Secondo questa dizione sembra chiaro che non si possa parlare di impresa laddove manchi l’organizzazione del lavoro altrui. Tuttavia, dato che tale tesi porterebbe a risultati assurdi, occorre interpretare il concetto di organizzazione alla luce non solo dell’art. 2083 (attività professionale organizzata con il lavoro), ma anche dell’art. 2555 (beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa).

L’organizzazione ha un carattere che varia in relazione alle esigenze dell’attività produttiva ed alle modalità con cui si volge e dunque, quando si parla di attività organizzata, si può intendere:

  • sia l’attività che si esercita organizzando il lavoro altrui.
  • sia quella che si esercita organizzando un complesso di beni o capitali.

La necessità dell’organizzazione comunque non implica che il soggetto sia anche titolare degli strumenti o dei beni organizzati, dato che la legge non fa dipendere la qualità di imprenditore da questa proprietà.

(3) L’attività deve essere svolta in modo professionale, ovvero deve essere abituale, stabile, duratura e svolta sistematicamente, elementi questi che sottolineano come tale produzione di beni e servizi debba necessariamente essere fatta per cederli ad altri.

Il fatto che tale attività debba essere abituale non implica anche che debba essere svolta in permanenza e senza interruzioni (es. attività stagionali). Inoltre il requisito della professionalità, dato che non va riferito al soggetto ma al modo in cui si presenta l’attività da lui svolta, non esige che essa sia l’unica riferibile al soggetto, od anche solo quella principale.

Assume il ruolo di imprenditore colui al quale l’impresa può essere imputata. Ai fini di questa imputazione occorrono due condizioni:

  • che il soggetto abbia la capacità all’esercizio dell’impresa.
  • che l’attività sia a lui riferibile.

Tale nozione di riferibilità, maturata nella giurisprudenza che l’ha utilizzata per superare il problema della dichiarazione di fallimento, si dimostra un concetto poco fluido e meno preciso di quello della spendita del nome.

Scopo di lucro

Controverso è se lo scopo di lucro sia consustanziale al concetto di impresa. Se si fa riferimento alle imprese pubbliche si nota come in esse manchi uno scopo di lucro inteso come mezzo per ottenere un reddito, ma sia invece presente uno scopo di lucro inteso in un senso più ampio, che fa riferimento non tanto ad un accrescimento pecuniario, quanto piuttosto al conseguimento di un’utilità economica.

Secondo questa interpretazione, dunque, sia i soggetti privati sia quelli pubblici, qualora la loro attività sia suscettibile di procurare un utile, possono innegabilmente essere qualificati come imprese.

Distinzione dell’imprenditore dall’armatore e dall’esercente aereo

Diversa dalla figura dell’imprenditore è quella dell’armatore e dell’esercente aereo. Nell’impresa di navigazione, ad esempio, il soggetto assume la qualifica di armatore semplicemente attraverso l’esercizio di una nave, e non in base allo scopo di tale esercizio o alla sua stabilità.

In particolare poi, chiunque eserciti una nave o un aeromobile per un impresa produttiva assume anche la qualifica di imprenditore che si cumula, rispettivamente, a quella di armatore o di esercente aereo.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento