Questi patti sono soggetti a pubblicità soltanto quando afferiscono a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società aperte). Soltanto per queste, infatti, l’art. 2341 ter prescrive che i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

Con il termine comunicati sembra lecito ritenere implicita la necessità della trasmissione di una copia del patto. Il termine dichiarati, invece, è più indefinito, non venendo neanche indicato chi sia il soggetto tenuto a dichiarare (si ritiene sia il presidente dell’assemblea). Oltre a questo, comunque, la semplice dichiarazione di esistenza non si vede che senso avrebbe. Probabilmente, il precetto di legge potrà ritenersi soddisfatto con una generica indicazione del contenuto dell’atto, con riferimento ai diversi oggetti indicati nelle lettere a), b) e c) dell’art. 2341 bis.

La dichiarazione fatta in assemblea deve essere riportata a verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. La sanzione per l’omessa dichiarazione (co. 2) consiste nell’impossibilità di esercitare il diritto di voto da parte degli azionisti partecipanti al patto e nell’impugnabilità delle deliberazioni eventualmente prese con il loro voto determinante.

L’art. 2341 ter non ripete il riferimento alle società controllanti, tuttavia, sembra logico ritenere che questa disciplina si applichi anche ai patti stipulati nell’ambito delle società controllanti una società per azioni.

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