Il legislatore del 1942 ha operato una netta distinzione: le società di capitali e le società cooperative sono persone giuridiche; la personalità giuridica è invece negata alle società di persone. Queste ultime godono di autonomia patrimoniale. Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale costituiscono due diverse tecniche legislative per realizzare un medesimo disegno di politica economica.

Le società di capitali e cooperative, in quanto persone giuridiche, sono per legge trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci. La società gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. Infatti, i beni conferiti dai soci, diventano beni di proprietà della società: questa è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Quindi, sul patrimonio sociale non possono più soddisfarsi i creditori personali dei soci, in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto (la società). Né i creditori sociali possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci: delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Alle società di persone invece il legislatore ha negato la personalità giuridica e allo stesso tempo il legislatore ha provveduto a soddisfare le esigenze dei creditori sociali con disposizioni che rendono il patrimonio della società autonomo rispetto a quello dei soci. Infatti:

– I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi. Finché dura la società possono solo far valere i propri diritti sugli utili spettanti al proprio debitore e compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società.

– I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Devono tentare di soddisfarsi prima sul patrimonio della società e in caso infruttuoso possono agire nei confronti dei soci. La responsabilità di questi ultimi per le obbligazioni sociali è responsabilità sussidiaria rispetto a quella della società.

Quindi anche nelle società di persone il patrimonio della società è (relativamente) autonomo rispetto a quello dei soci; il patrimonio dei soci è (relativamente) autonomo rispetto a quello della società. Anche le società di persone costituiscono soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci. Ne consegue quindi che nelle società di persone:

I beni sociali non sono in comproprietà tra i soci, ma in proprietà della società.

Le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci, ma obbligazioni della società, cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni dei soci.

Imprenditore è la società, non il gruppo dei soci, anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento