L’impresa artigiana

La nuova legge quadra del 1985 sull’artigianato contiene una nuova definizione dell’impresa artigiana basata:

a) sull’oggetto dell’impresa che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione dei beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni.

b) sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga “in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo.

E’ necessario altresì che sia rispettato il criterio della prevalenza fissato dall’art.2083: in mancanza, l’imprenditore sarà artigiano ma qualificato commerciale non piccolo ai fini civilistici e quindi potrà fallire. Ne’ costituisce ostacolo alla dichiarazione di fallimento riconosciuto carattere costituito dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, dato che l’iscrizione non preclude all’autorità’ giudiziaria di accertare se effettivamente sussistano i presupposti per il riconoscimento della qualifica del piccolo imprenditore.(quindi anche l’esonero delle aziende artigiane dal fallimento si può dire cessato).

L’impresa familiare

E’ l’ impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore: cosiddetta famiglia nucleare. L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa, anche se è frequente che la piccola impresa sia anche impresa familiare. La tutela legislativa riconosce ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato nella famiglia o nell’impresa diritti patrimoniali e amministrativi.

a) patrimoniali = 1. diritto al mantenimento; 2. diritto di partecipazione agli utili dell’impresa; 3. diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda; 4. diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria a trasferimento della stessa.

b) amministrativi = le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa (impiego degli utili e degli incrementi) sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa.

L’impresa familiare resta un’impresa individuale, ne consegue che:

a) i beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditore; b) i diritti patrimoniali dei partecipanti sono semplici diritti di credito verso l’imprenditore; c) gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore.

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