Assolutamente innovativa è l’ammissibilità della emissione di titoli di debito (obbligazioni e titoli ad essi assimilabili). Nella disciplina codicistica originaria, l’emissione di titoli obbligazionari era ammessa solo ad opera di società azionarie (società per azioni e in accomandita per azioni), cioè soltanto le società di capitali abilitate ad emettere azioni avrebbero anche potuto emettere obbligazioni: l’emissione di titoli di debito era quindi preclusa alle società a responsabilità limitate, le cui quote di partecipazione non potevano e non possono essere rappresentate da azioni.

La riforma consente ora anche alla SRL l’emissione di obbligazioni, cioè titoli rappresentativi di un diritto di credito nei confronti della società. Ci sono però alcune limitazioni.

Art. 2483: Anzitutto questi titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali, soggetti a vigilanza, cioè sostanzialmente dalle banche. La società non potrà quindi trovare gli investitori disposti a fargli credito ed emettere direttamente le obbligazioni, ma dovrà necessariamente passare attraverso una banca che sottoscriva le obbligazioni emesse e si occupi della loro collocazione sul mercato.

A differenza delle quote di partecipazione, detti titoli di debito sono tuttavia strumenti finanziari ed infatti la legge ne consente la circolazione successiva anche presso il pubblico dei risparmiatori: in tale ipotesi gli investitori professionali che glieli trasferiscono diventano automaticamente fideiussori, senza bisogno di rilasciare alcuna garanzia convenzionale, della solvenza della società nei confronti degli acquirenti.

A differenza di quanto è disposto per le SPA dove la disciplina codicistica è riferita alle “obbligazioni” nelle SRL il legislatore ha preferito riferire la relativa disciplina di regolamentazione ai “titoli di debito” di cui le obbligazioni individuano solo una particolare figura: il riferimento è quindi anche ai titoli di debito atipici.

La differenza è però più formale che altro, dopo le modificazioni poste dal Tub. Nelle SPA la competenza a deliberare l’emissione delle obbligazioni è attribuita agli amministratori con norma dispositiva. Nelle SRL, se l’atto costitutivo consente l’emissione di titoli di debito, deve anche precisare se attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori (determinando inoltre gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per ladecisione): se manca tale precisazione, dovrebbe ritenersi che la società malgrado la previsione dell’atto costitutivo, non possa emettere titoli di debito, non essendo individuabile l’organo competente a decidere. La decisione di emettere titoli di debito non rientra tra le decisioni da adottare in forma deliberativa (cioè collegiale). La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società può modificare tali condizioni e modalità.

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