Si ha concentrazione quando più imprese cessino “di essere autonomi centri direzionali e vengono sottoposte ad un controllo gerarchico unico”. Vi si può addivenire per procedimenti diversi, in quanto ciò che conta è il possibile effetto che si assume anticoncorrenziale , comunque raggiunto o raggiungibile. L’ applicazione della disciplina delle concentrazioni anche a “soggetti in posizione di controllo d’ imprese” mostra la sua estensione anche a non imprenditori e conferma la sua valenza obiettiva indipendentemente dalle qualifiche degli agenti. La concentrazione non è comunque vietata di per sè, ma come mezzo al fine. Risulta infatti in contrasto con la disciplina antitrust solo la concentrazione che comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

L’ impatto della concentrazione deve infine essere economicamente significativa. La concentrazione va preventivamente comunicata da chi o da coloro che vi siano soggettivamente interessati all’ Autorità. La comunicazione è di regola accompagnata da una relazione assai ampia, in conformità di un formulario predisposto dall’ Autorità notevolmente attento al dettaglio. L’ Autorità entro 30gg dalla ricezione della comunicazione è legittimata: a comunicare alle imprese interessate di non ritenere necessaria l’ apertura di un’ istruttoria, così riconoscendo la liceità e realizzabilità dell’ operazione; oppure ad avviare una seconda fase della procedura questa volta propriamente istruttoria, se ritiene che l’ operazione sia suscettibile di divieto.

L’ autorità può avviare l’ istruttoria peraltro anche dopo tale termine se le imprese hanno fornito notizie gravemente incomplete o inveritiere; o in ogni momento nel caso in cui non abbia ricevuto comunicazione dagli interessati e purchè entro 30gg da quando ne abbia comunque avuto conoscenza. L’ istruttoria deve concludersi in 45 gg, prorogabili di non oltre 30. L’ istruttoria può chiudersi in senso negativo o positivo. Nella prima ipotesi, l’ esecuzione dell’ operazione è vietata dall’ Autorità, che ove la concentrazione sia stata già eseguita può comminare sanzioni amministrative pecuniarie di entità anche assai elevata e prescrivere la cd. deconcentrazione, cioè “le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi”.

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