Dalla disciplina della concorrenza sleale alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette

Il parametro su cui valutare la concorrenza sleale è il consumatore medio: la connotazione mediana del consumatore è naturalmente anch’ essa soggetta ad identificazione non rigida. La disciplina del mercato aperto alla concorrenza si amplia e si consolida, appunto perchè accanto alle norme che impongono agli attori del gioco competitivo di rispettare il canone del comportamento professionalmente corretto nei rapporti reciproci, emergono ora anche specifiche regole di condotta, che gli imprenditori che operano nel mercato sono tenuti a osservare direttamente nei confronti dei consumatori. E’ questo il senso sistematico delle nuove disposizioni che, nel contesto dei rapporti tra professionisti e consumatore, vietano al primo di avvalersi di pratiche commerciali scorrette per indurre il secondo a scelte di acquisto di beni e servizi.

La prospettiva del legislatore (il quale non ha mancato di addentrarsi in una suddivisione casistica dei più ricorrenti tipi di condotte, distinguendo le pratiche ingannevoli da quelle aggressive, per poi offrire, per entrambe, un’ elencazione di comportamenti assistiti da una presunzione assoluta di scorrettezza) è innanzitutto quella della tutela del singolo che si accinge all’ acquisto del prodotto e del servizio sul mercato, e far sì che la sua scelta sia consapevole e scevra da condizionamenti. I due piani di disciplina (quello del divieto di comportamenti scorretti in danno dei concorrenti, e quello delle pratiche commerciali scorrette in pregiudizio dei consumatori) finiscono per sovrapporsi.

In questa complessa rete di intrecci tra prospettive diverse eppure contigue, il momento di sintesi è comunque rappresentato, ancora e di novo, dalla protezione di una struttura di mercato aperta ad una concorrenza non inquinata e falsata da comportamenti abusivi e devianti. Ed è appunto questa funzione ultima che vale a rendere ragione della scelta, per così dire di chiusura, del legislatore, il quale ha ritenuto opportuno devolvere una specifica competenza in materia all’ AGCM, la quale infatti ha poteri di accertamento dell’ esistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette oltre che di poteri inibitori delle stesse e di sanzioni.

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