La collaborazione può esservi nel campo tecnico (attenere al compimento di attività intellettuali o manuali necessarie per l’esercizio dell’impresa) o nel campo giuridico (concretarsi nel compimento di un’attività giur in luogo e vece dell’imprenditore). Normalmente tra le due c’è un rapporto di interdipendenza per cui la persona che svolge un’attività tecnica può compiere anche quella attività giur necessaria per attuare le funzioni tecniche ad essa demandate. I poteri giuridici possono esaurirsi nell’organizzazione interna dell’impresa (potere di direzione) o sussistere anche verso terzi estranei (potere di rappresentanza). La distinzione è superflua in quanto anche i poteri di rappresentanza come gli altri trovano la fonte nella posizione assunta nell’organizzazione imprenditoriale in conseguenza dell’atto di preposizione. In ogni caso i potere di rappresentanza sono attribuiti dall’imprenditore al lavoratore in considerazione delle funzioni tecniche a lui commesse: questi poteri trovano origine nell’atto di investitura. Tutto ciò determina che all’interno dell’impresa ciascun soggetto ha i poteri giuridici inerenti alle mansioni tecniche a lui affidate e che nella stessa impresa sussiste una gerarchia tecnica.

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