Articolo 2559

L’art. 2559 prevede l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda con effetto dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese . Tale disposizione costituisce un’esplicita deroga alla regola generale per cui la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264).

L’automatismo previsto dall’art. 2559 pone in pericolo questo effetto, ed infatti la stessa disposizione aggiunge che il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante .

Articolo 2560

Relativamente ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, l’art. 2560 dispone che l’alienante non è liberato se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito . Tale regola chiaramente non può significare che i debiti in questione si intendono rimessi, quanto piuttosto che passino all’acquirente dell’azienda.

Il secondo comma, infatti, dispone che dei debiti suddetti risponde anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori . Tale disposizione dà quindi luogo ad un rapporto solidale tra cedente e cessionario che lascia aperto il problema se, nei rapporti interni, vi sia e quale sia il debitore principale. Il riferimento ai libri contabili obbligatori fa pensare che il legislatore abbia voluto tener conto del fatto che un accorto acquirente dell’azienda non può trascurare di esaminarli preventivamente, tenendo conto dei debiti nel fare il prezzo della cessione.

Articolo 2561

Nel caso in cui l’azienda faccia oggetto di usufrutto, l’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue . In questo caso, quindi, l’abuso dell’usufruttuario (art. 1015) si concreta non solo nella modifica della destinazione o nella mancata conservazione della efficienza dell’organizzazione e degli impianti , ma anche nella cessazione arbitraria della gestione dell’azienda .

In ordine alla cessazione dell’usufrutto, l’attenzione si accentra non sulla restituzione di cose, ma sulla restituzione di valori, attraverso il regolamento in denaro delle differenze tra le consistenze di inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto.

Queste regole, ai sensi dell’art. 2562, sono applicabili anche nel caso dell’affitto si azienda

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