Gli amministratori sono per legge investiti anche di funzione di rappresentanza della società (potere di firma). Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti di terzi in nome della società, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obblighi da parte della stessa. Il potere di rappresentanza si distingue dal potere di gestione, che è il potere di decidere gli atti sociali. Il potere di gestione riguarda l’attività amministrativa interna, la fase decisoria delle operazioni sociali. Il potere di rappresentanza riguarda invece l’attività amministrativa esterna, la fase di attuazione con i terzi delle operazioni sociali. In mancanza di diversa disposizione nell’atto costitutivo, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può da solo decidere e da solo stipulare atti in nome della società (firma disgiunta). Nell’amministrazione congiuntiva, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto (firma congiunta). Secondo il modello legale, sia il potere di gestione che il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale sia che di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione. L’atto costitutivo può prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del potere di rappresentanza. Ad esempio può riservare la rappresentanza legale della società solo ad alcuni soci amministratori.

L’atto costitutivo può infine limitare l’estensione del potere di rappresentanza del singolo amministratore; ad esempio può prevedere la firma disgiunta per atti di ordinaria amministrazione e la firma congiunta per quelli eccedenti la normale gestione. Il problema è risolto nella società in nome collettivo regolare, attraverso lo strumento della pubblicità legale; le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza.

Nella società in nome collettivo irregolare, l’omessa registrazione si ritorce contro i soci essendo tutelato l’affidamento dei terzi sulla corrispondenza della situazione di fatto al modello legale di rappresentanza. Si presume che ogni socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio. I patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza. Nella società semplice le limitazioni originarie sono sempre opponibili ai terzi, sicché su costoro incombe l’onere di accertare se il socio che agisce in nome della società ha effettivamente il potere di rappresentanza.

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