Si è posto, in giurisprudenza, altro interrogativo. Spesso, per eludere le previsioni in materia di successione ereditaria, disponente e donatario fingono di alienare un immobile, simulando una donazione, o, quanto meno, un negozio misto a donazione.

L’azione di riduzione, pertanto, in tal caso, per essere esperita con successo, deve essere intrapresa dopo il preventivo esperimento della azione di simulazione.

Quest’ultima appartiene, al novero delle azioni di accertamento negativo, a differenza della azione di riduzione che risulta essere di accertamento costitutivo.

La proposizione della azione di riduzione, pertanto, si pone spesso in rapporto di strumentalità con la azione di simulazione, posto che solo previo positivo esperimento della simulazione il legittimario leso può vedere ricostruito il patrimonio del de cuius sul quale far valere i propri diritti.

La simulazione ben potrebbe essere richiesta dall’erede che abbia omesso di accettare con beneficio d’inventario ovvero in presenza di riduzione prescritta. Si osserva, infatti, che la azione di simulazione assoluta, in quanto mirante a far rientrare nel patrimonio relitto il bene che ne era fuoriuscito, soddisfa, di per sé, le esigenze degli eredi, di fatto determinando una maggiore quota di riserva.

Circa le problematiche di ordine processuale si osserva.

Come noto, L’azione di simulazione pone dei limiti probatori per le parti stipulanti l’atto.

L’art. 1417 c.c., infatti, consente ai soli soggetti terzi la prova senza limiti, mentre, nel caso l’azione sia proposta dalla parte stipulante, incontra i limiti del regime probatorio di diritto processuale, con conseguente onere di fornire la prova della c.d. contro dichiarazione, non essendo ammesso, in quanto patto contestuale e contrario, di provare la simulazione per testi ovvero per presunzioni od a seguito di interrogatorio formale.

E’ noto, altresì, che l’erede subentra nei diritti e nella posizione processuale del de cuius.

Ci si interroga, circa la estensione delle limitazione probatorie della parte anche al legittimario leso nei propri diritti dall’atto simulato ed, altresì, se l’eventuale favor processuale valga esclusivamente qualora contestualmente alla azione di simulazione sia posta in essere anche la azione di riduzione.

In tale ipotesi, La giurisprudenza ha distinto:

– l’ipotesi nella quale l’erede agisce esclusivamente quale soggetto successore del defunto

– rispetto a quella nella quale agisce per ottenere, quale legittimario, la reintegra nella quota di riserva.

Si è, così, precisato che, “La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato dal de cuius, tentata dagli eredi a titolo universale, ed allo scopo di far ricadere l’immobile tra i beni dell’asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del “de cuius“, non possono legittimamente dirsi “terzi” rispetto al negozio.

Deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte.

Ci si domanda inoltre, qualora l’azione di simulazione venga promossa nei confronti di soggetti terzi il legittimario abbia o meno l’obbligo di accettazione con beneficio di inventario ex art. 564 c.c.

In questo caso, Nessuna limitazione probatoria incontra l’erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio”.

La Suprema Corte ha inoltre stabilito che l’agevolazione probatoria venga a valere sia per l’erede che agisca che per il recupero della legittima, anche per l’erede che agisca per il conseguimento della disponibile, qualora l’impugnazione dell’atto sia destinata a riflettersi, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche per la riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato.

Da qui la affermazione secondo la quale il legittimario se ne viene ad avvantaggiare, sia in qualità di legittimario, sia in quella di successore a titolo universale, ipotesi questa dove viene ad essere esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non ritenendo applicabili, rispetto ad un unico atto simulato, regole diverse.

Infine, si è precisato che la agevolazione probatoria vale solo qualora l’azione di simulazione venga

proposta contestualmente alla azione di riduzione.

Sotto il profilo processuale, preme evidenziare un recentissimo arresto della Corte, che ha sottolineato la necessità che il legittimario che agisca per la simulazione svolga la relativa domanda non solo nei confronti del donatario simulato, ma, altresì, nei confronti di tutti gli altri fratelli, e ciò per la loro particolare situazione soggettiva di eredi del de cuius, che a suo tempo fu parte dell’accordo simulatorio.

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Cass. civ., sez.II, 28 ottobre 2004, n. 20868, secondo la qualeL’erede legittimario, invece, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, ontestualmente all’azione di simulazione, proponga – sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva – una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di simulazione in un futuro giudizio”.

Cass. Civ., sez. II, 2 settembre 2008, 22030, secondo la quale “La simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi quali successori anch’essi del “de cuius”, parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario”.

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